Ordinanza n. 10 – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale e deroga alla normativa acustica

Ordinanza sindacale n. 10 del 29 luglio 2022

IL SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (a1t. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

VISTA che le attività di cui alla normativa che precede, offrono oltre la somministrazione di beni, anche l’intrattenimento musicale.

RITENUTO

• che la normativa che regola le emissioni sonore prevede la possibilità di temperare le esigenze degli operatori del settore con quelle del riposo e della quiete dei residenti;
• che la regolamentazione delle emissioni ed i provvedimenti sindacali contingenti, sono volti al temperamento delle esigenze di tutela del patrimonio pubblico in relazione allo svolgimento delle attività delle imprese che svolgono attività di intrattenimento e musicali;

VALUTATO

• l’importanza, riconosciuta dall’amministrazione comunale, del ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
• di dover disporre l’estensione al mese di agosto delle disposizioni dell’ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdì e sabato;
• di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.

RITENUTO

• di stabilire una deroga alla emissione dei parametri delle emissioni sonore negli orari di esercizio delle attività musicali entro la misura massima di 70 10db(A);
• di inoltrare specifica istanza agli organismi competenti ed all’ASL;

VISTO

• il Regolamento comunale circa le norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose;
• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.);
• Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3 – Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;
• Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.262 – Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214);
• Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 17/10/2005 – Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e avvia della procedura di approvazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 3/2002;
• Delibera di Giunta Provinciale n. 843 del 30/12/2009 – Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Manfredonia.
VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.; VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287; VISTO la legge 447/95;
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), con deroga alla normativa vigente, nella misura massima di 70 10db(A), nelle date sotto riportate:
• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02:00;
• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 0.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Rotice