Relazione di fine mandato periodo 2021-2023
L’art. 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
La ratio della disposizione si rinviene nell’intento di offrire al cittadino elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi amministrativi, uno strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria adottata dagli organi che hanno guidato l’amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza.
La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione – attraverso cui deve essere portato a compimento l’adempimento prescritto.
Le tempistiche da rispettare differiscono a seconda che ci si trovi:
- nell’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero
- in quella di scioglimento anticipato.
Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, come nel caso del Comune di Manfredonia, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
In relazione alle ipotesi di scioglimento anticipato a cui consegue la nomina di un Commissario straordinario, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/2015/QMIG, ha precisato che la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’Organo consiliare e che, pertanto, la sottoscrizione della stessa spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco prima dello scioglimento.
La relazione di fine mandato 2021-2023 è stata trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti con nota prot. n. 20761 del 03/05/2024.