Ordinanza sindacale n. 1-2024. Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

Pubblicato Giugno 28, 2024

Ultimo aggiornamento Luglio 2, 2024 ore 09:26 am

Registro Ordinanze N° 01  del 28 giugno 2024

 

IL SINDACO

Considerato che:

  • tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra certamente quello di rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori opportunità e condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
  • nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione in particolare per le fasce di età dei più giovani;
  • il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art.35, commi 6 e 7,del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011).

Dato atto che:

  • l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

 Rilevato da richieste informali da parte dei rappresentanti di categoria che sarebbe estremamente favorevole per gli operatori economici, e per la città di Manfredonia, poter offrire alla collettività intrattenimenti musicali oltre le consuete fasce orarie regolamentate ossia oltre le ore 24.00;

 Ritenuto:

  • di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
  • di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;
  • che il vigente piano di zonizzazione, redatto oltre vent’anni fa, risulta obsoleto in quanto non tiene conto delle mutate condizioni del litorale e in particolare dello sviluppo di attività ricettivo-turistiche che favoriscono l’attrattività dei luoghi e nuove opportunità imprenditoriali, incoerenza con le azioni intraprese da questa Amministrazione;
  • nelle more dell’adeguamento del vigente “Piano di Zonizzazione Acustico” e il relativo “Regolamento di attuazione” è necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore;
  • VISTI gli art.li 659 e 660 c.p.;
  • VISTO il T.U.L.P.S.;
  • VISTO la legge 25.08.1991 n. 287; VISTO la legge 447/95 e ss.mm.ii.;
  • Visto la L.R. n° 3 del 12.02.2002;
  • Dista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;
  • VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.SO c.7;
  • VISTO il Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Dal 28 giugno al 13 luglio 2024 la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

  • Nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì alle ore 24.00, mentre nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 01.00 del giorno successivo, per tutte le aree residenziali, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, con gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità, ad esclusione di quelle di cui al punto successivo;
  • Nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì alle ore 01.00, mentre nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 02.00 del giorno successivo, per la zona compresa tra Lungomare del Sole, Siponto e lppocampo, in quanto zona con densità abitativa inferiore rispetto alle altre  e con intensità turistica più elevata, sempre  con gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità;

 Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n° 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.

 SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da €50,00 ad €500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n.2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.

La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della   Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO

dott. Domenico la Marca