Impianto di dj set

Precisazioni di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024

Al fine di chiarire meglio, si specifica che il termine “impianto di dj set” di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024 va inteso in senso atecnico ossia quale impianto di diffusione musicale professionale dotato di subwoofer e potenza di amplificazione tale da non consentire, anche a volume minimo, una diffusione della musica come “sottofondo musicale”.

Allerta meteo arancione – Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile

Ordinanza Sindacale n. 15 del 18.09.2024

IL SINDACO

 VISTO il Messaggio di Allerta N° 2 del 18.09.2024 Prot. 0449912/2024, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze Sezione Protezione Civile – Regione Puglia, con il quale viene segnalato “IDRAULICO zona Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, con Livello di allertamento ARANCIONE.

RICHIAMATA la Legge 24.02.1992, n°225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 24.11.2023 di approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.07.2019 di individuazione dei referenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile;

 RITENUTO di dover attivare per l’emergenza in parola, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Manfredonia, in fase di allarme, mediante un costante monitoraggio del territorio per il tramite delle unità tecniche e amministrative comunali;

 D I S P O NE

  1.  L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile in fase di allarme;
  2. Le unità tecniche e amministrative comunali, opportunamente indirizzate dal Dirigente della Protezione Civile e il Personale della Polizia Municipale, dovranno garantire un costante monitoraggio del territorio;
  3. Il presente decreto, sia comunicato al Comando della Polizia Locale, alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
  4. Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Manfredonia.

 

Manfredonia, 18.09.2024

IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Stadio Miramare

Divieti in materia di somministrazione, vendita e detenzione di bevande nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio miramare

Registro Ordinanza n. 14 del 13/09/2024

IL SINDACO

 

CONSIDERATO:

  • che il D.L. 06/12/2011, 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d- bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
  • che si terranno presso lo stadio comunale “Miramare” gli incontri calcistici secondo il calendario in allegato a partire dal 15 settembre c.a. al 27 aprile 2025 e che pertanto, al fine di tutelare il decoro urbano e la pubblica incolumità si rende necessario adottare ogni legittimo e utile intervento, in favore del più generale obiettivo di valorizzazione della città di Manfredonia, contemperando opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici, con quelle di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per :
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;
  • la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  • la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
  • che nello specifico le limitazioni vanno circoscritte ad un’area del territorio cittadino opportunamente individuata intorno allo stadio comunale ritenendo tale area congrua rispetto al fine che la presente ordinanza si prefigge:
  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’ Arcangelo;
  • C orso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto.

 

VISTO l’art. 54 c. 4 , 4 bis e art. 50 c.7 bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio comunale Miramare di seguito elencati, 2 ore prima dell’incontro ed 1 ora dopo l’incontro, limitatamente all’area delimitata dalle seguenti strade comprese le stesse strade cittadine indicate nonché all’interno del compendio sportivo dello stadio Miramare:

  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’Arcangelo;
  • Corso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto;
  1. il divieto di vendita per asporto, anche con distributori automatici, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  2. l’obbligo di somministrazione delle bevande il bicchieri di carta o plastica;
  3. il divieto  di  somministrazione  e/o  la  vendita  per  asporto  di  bevande  con  gradazione  alcolica superiore a 5 gradi; (Il divieto non riguarda la somministrazione eseguita all’interno degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar);
  4. la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  5. la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

AVVERTE

  • nei confronti dei trasgressori, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 500,00 ad € 5000,00 (D Lgs n. 267/2000 art. 50 comma 7 bis- 1);
  • la sanzione  accessoria  sarà  applicata,  con  le  stesse  modalità  temporali,  per  ogni  ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso  al   Tribunale   Amministrativo   Regionale   della   Puglia,   entro   60   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretori

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Manfredonia 13/09/2024

 

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Manifestazione in Onore di Maria Santissima di Siponto. Divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo dal 30 agosto al 1° settembre 2024

Registro Ordinanze n. 10 del 28.08.2024

IL SINDACO

Premesso:

  • Che dal 30 agosto al 1° settembre 2024 si svolgerà nel centro di Manfredonia e nell’area Luna Park del Mercato Scaloria la “Festa Patronale” in onere di Maria Santissima di Siponto a cura del Comitato della Festa Patronale;
  • la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni dei residenti e dei partecipanti all’evento, anche a tutela delle c.d. “fasce deboli”;
  • che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l’incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
  • l’attuale contesto impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;
  • che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Che in occasione dell’incontro del 27.08 u.s., relativo al Comitato di Sicurezza, si è discusso della opportunità di adottare un provvedimento volto a vietare:

a) la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio  ambulante,  di  bevande  alcoliche  di  qualsiasi  gradazione  nonché  di bevande  contenute  in  bottiglie  di  vetro,  lattina  ovvero  in  contenitori  idonei all’offesa,  anche  ove  erogata  da  distributori  automatici,  i  cui  gestori  dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;

b) il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all’offesa;

c) la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all’offesa, nonché il loro  abbandono  fuori dagli appositi raccoglitori.

Visto:

  • l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  • la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 febbraio 2017 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere;

ORDINA

dal 30 agosto all’1 settembre 2024, al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico, nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni e nelle vie limitrofe della “Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto”:

  • Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all’offesa, che possano costituire pericolo ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere;
  • il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine in tutti i distributori automatici ;
  • il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
  • il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcooliche, di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
  • Il divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine e bottiglie di plastica chiuse;

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all’interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar).

AVVERTE

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DEMANDA

All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia  di Foggia,  alla  Questura  di  Foggia,  alla  Compagnia dell’Arma  dei  Carabinieri di

Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia  Municipale  sono  incaricati  dell’esecuzione  della  presente  Ordinanza Sindacale.

 

Manfredonia, 28 agosto 2024

 

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Ordinanza sindacale per sospensione del mercato settimanale per il giorno 27 agosto 2024

Ordinanza sindacale n. 9 del 23/08/2024

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.10/2024 relativa alle indicazioni organizzative per la festa patronale in onore della patrona “Maria SS. di Siponto” ed in particolare la necessità di rinviare il consueto mercato settimanale in zona Scaloria del giorno 27 agosto ad altra data da definirsi con le associazioni di categoria;

CONSIDERATO che, ciò si rende necessario per consentire l’installazione delle attrazioni con i tempi tecnici utili alle successive verifiche da parte della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, non essendo, altrimenti possibile, garantire nella stessa area, lo svolgimento del mercato ed il corretto e tempestivo montaggio delle attrazioni;

RITENUTO pertanto indispensabile lo spostamento della giornata del mercato settimanale dal 27 agosto a domenica 8 settembre così come concordato con le associazioni di categoria;

VISTO l’art. 34 comma 1 let b) della L.R. n 24/2015 e l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la sospensione del mercato settimanale previsto per il 27 agosto e lo spostamento a domenica 8 settembre

AVVERTE

che nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto dell’art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione;

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Manfredonia, 23 agosto 2024

Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA

 

 

Impianto di dj set

Precisazione di cui all’ordinanza sindacale n. 6/2024

Al fine di chiarire meglio, si specifica che il termine “impianto di dj set” di cui all’ordinanza sindacale n. 6 /2024 va inteso in senso atecnico ossia quale impianto di diffusione musicale professionale dotato di subwoofer e potenza di amplificazione tale da non consentire, anche a volume minimo, una diffusione della musica come “sottofondo musicale”.

Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Diretta streaming Consiglio Comunale di lunedì 29 luglio 2024 ore 17:00

ORDINE DEL GIORNO

  1. Esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità e convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. Eventuale esame e convalida delle surroghe;
  2. Giuramento del Sindaco;
  3. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 20, comma 1, dello Statuto Comunale;
  4. Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 20, comma 5, dello Statuto Comunale;
  5. Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco;
  6. Presa d’atto della nomina e formalizzazione dei Capigruppo Consiliari;
  7. Nomina della Commissione elettorale;
  8. Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

IL SINDACO

Dott. Domenico la Marca

 

acquapark

Ordinanza sindacale in materia di incolumità pubblica

Registro Ordinane n. 5 del 26/07/2024

IL SINDACO

Preso atto della comunicazione del Comando dei Carabinieri di Foggia – Nucleo antisofisticazioni e Sanità prot n. 96/3-1 “P” del 25/7/2024 introitata al protocollo comunale in data odierna, relativa agli esiti ispettivi sul parco divertimenti denominato Acquapark sito in località Ippocampo;

Rilevato dagli stessi carabinieri il divieto di esercizio per gli scivoli acquatici contrassegnati dal codice identificativo rilasciato dall’amministrazione comunale di Manfredonia nn. 071029- 0001/2015 e 071029-0014/2019 (divieto disposto con nota dello stesso comune – settore I prot. 26918 del 7/6/2023);

Rilevata altresì dalla stessa comunicazione comunale prot. 26918 del 7/6/2023 la mancata acquisizione del codice identificativo per lo scivolo acquatico preesistente di cui alla autorizzazione prot .n. 432/2012 del 11/7/2012;

Acquisita la nota prot. N. 35099 in data odierna da parte del dirigente comunale – settore I – dalla quale emerge ancora oggi la vigenza del divieto di esercizio dei sopra indicati scivoli acquatici presenti all’interno del parco divertimenti Acquapark;

Considerata la notevole affluenza presso la struttura Acquapark in particolare nelle giornate dei fine settimana e conseguentemente il rischio a carico dei fruitori in termini di integrità fisica;

Ritenuto, con i poteri attribuiti dall’art. 54 comma 4 del D. lgs n. 267/2000 e s.m.i. in materia di incolumità pubblica, di dover intervenire con il presente provvedimento stante l’attualità del pericolo che potrebbe seriamente concretizzarsi nelle ipotesi di cedimenti strutturali degli scivoli, dunque nel rischio concreto di un danno grave alle persone, e l’urgenza, dovendosi immediatamente intervenire per impedire l’utilizzo degli scivoli acquatici di cui trattasi che nel prossimo fine settimana sarebbero altrimenti frequentati da un gran numero di fruitori;

Visto L’art. 54 comma 4 del Dlgs 267/2000,

ORDINA

La chiusura degli scivoli acquatici presenti all’interno del parco divertimenti denominato Acquapark in località Ippocampo denominati Vortex e Wide Ride nonché dello scivolo acquatico privo del codice identificativo già esistente al momento della autorizzazione prot. 432/2012 ;

Definisce la durata del presente provvedimento fino alla regolarizzazione delle condizioni di esercizio delle strutture;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta la sanzionabilità ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Puglia,  entro  60  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al legale rappresentante di Acquapark a mezzo PEC nonché, per garantire l’immediatezza della sua esecuzione, la notifica presso il parco divertimenti a mezzo della polizia locale;

Di tramettere il presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando dei Carabinieri di Foggia – Nucleo antisofisticazioni, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

La pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

Il SINDACO

f.to dott. Domenico la MARCA

Sindaco di Manfredonia Domenico la Marca

Nominata la Giunta comunale

Decreto del Sindaco N. 7 del 22.07.2024

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 08 e 09 giugno 2024 e l’esito del ballottaggio dei giorni 23 e 24 giugno 2024 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Manfredonia, a seguito del quale il sottoscritto è stato proclamato eletto;

RICHIAMATO l’art. 46 TUEL, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

VISTO l’art. 64 TUEL che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica dì Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

RICHIAMATO l’art. 47, comma 1, TUEL, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero  di  Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità”;

VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Manfredonia è di n. 7 Assessori, oltre il Sindaco, dei quali almeno 3 di sesso maschile o femminile, per effetto dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;

VISTO l’art. 48 TUEL ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;

RICHIAMATO, altresì, l’articolo 25 dello Statuto comunale (in materia di composizione e funzioni della Giunta);

VISTO l’art. 64, c. 4, TUEL, il quale stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco”;

CONSIDERATO che, le presenti nomine sono subordinate all’accertamento del possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale dei soggetti da nominare ed all’assenza delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

ATTESA l’opportunità, data la complessità dell’Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari, precisando che per l’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, l’incarico dovrà essere svolto a tempo pieno, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, per tutto il periodo di espletamento del mandato;

Tutto ciò premesso

NOMINA

La Giunta comunale come segue:

1. Giovanni MANSUETO, Assessore del Comune di Manfredonia con delega alla “Rigenerazione e Pianificazione Urbana” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e SIT);
  • Opere di urbanizzazioni nei comparti;
  • Area Vasta;
  • P.U.G. (Piano urbanistico generale);
  • Piano di recupero del centro storico;
  • Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Controllo e vigilanza dell’attività urbanistica;
  • Edilizia privata e Abusivismo edilizio;
  • Edilizia economica e popolare;
  • Toponomastica e arredo urbano;
  • Protezione civile;
  • Contenzioso ed affari legali;

2. Francesco SCHIAVONE, Assessore del Comune di Manfredonia, con delega alle “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Infrastrutture Aree Industriali, artigianali e commerciali;
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dell’edilizia scolastica e sportiva (in collaborazione con gli Assessorati di riferimento);
  • Piano urbano del traffico;
  • Piste ciclabili;
  • Trasporti pubblici;
  • Verde pubblico, decoro urbano e parchi pubblici (in collaborazione con l’Assessora di riferimento);
  • Manutenzione cimiteriale;
  • Turismo e Grandi Eventi;

3. Sara DELLE ROSE, Assessora del Comune di Manfredonia con delega agli Affari generali e Personale” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Portale del Comune, pubblicità e trasparenza degli atti;
  • Rapporti con il Consiglio Comunale;
  • Statuto;
  • Servizi demografici e statistici;
  • Stato civile, decentramento, Anagrafe, Servizi elettorali;
  • Valorizzazione, formazione, tutela e sicurezza del personale;
  • Organizzazione degli Uffici;
  • Rapporti con i Sindacati;
  • E-governement, CED, protocollo e Albo pretorio;
  • Servizio Civile;
  • Personale L.S.U;
  • U.R.P.;
  • Appalti e contratti;

4. Matteo GENTILE, Assessore del Comune di Manfredonia con delega allo Sviluppo Economico” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Industria, pesca, agricoltura, caccia e nautica;
  • Commercio, Annona, Artigianato e Mercati;
  • Insediamenti industriali;
  • Sportello unico per le imprese;
  • Strategie per lo sviluppo del territorio;
  • Politiche del lavoro e comunitarie;
  • Formazione, Cultura di Impresa;
  • Spazi, ecosistemi dell’Innovazione e incubatori d’impresa;
  • Innovazione Digitale;
  • Ricerca e Innovazione;

5. Maria Teresa VALENTE, Assessora del Comune di Manfredonia, con delega al “Welfare di Comunità e Cultura” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Piano sociale di zona;
  • Assistenza domiciliare agli anziani, telesoccorso;
  • Disabilità, sostegno alla maternità e alla famiglia;
  • Accoglienza ed integrazione;
  • Politiche di genere;
  • Coinvolgimento delle realtà territoriali;
  • Rapporti con ASP;
  • Pari Opportunità;
  • Politiche giovanili e Laboratori Urbani Cultural
  • Ufficio e Agenzia per la casa;
  • Volontariato e Terzo Settore;
  • Randagismo;
  • Cultura, Archivio Storico, Biblioteca, Storia, arte e tradizioni locali;
  • Servizi cimiteriali;

6. Cecilia SIMONE, Assessora del Comune di Manfredonia, con delega al “Bilancio, Patrimonio e Istruzione” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Bilancio e programmazione finanziaria;
  • Patrimonio, demanio e impiantistica;
  • Fiscalità locale;
  • Controllo di Gestione;
  • Bilancio Sociale e partecipato;
  • Istituti di partecipazione civica;
  • Pubblica Istruzione;
  • Diritto allo Studio;
  • Educazione Civica e Progetti Educativi;
  • Educazione alla legalità e cittadinanza attiva;

7. Mariarita VALENTINO, Assessora del Comune di Manfredonia, con delega alla “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche” per l’esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previo collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell’incarico medesimo:

  • Piano energetico comunale e risparmio energetico;
  • Energie rinnovabili;
  • Controllo della qualità dell’aria, della vita e delle acque;
  • Contrasto allo smaltimento irregolare dei rifiuti;
  • Autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
  • Vigilanza sull’inquinamento acustico, luminoso e da sorgenti elettromagnetiche;
  • Sensibilizzazione alla raccolta differenziata.

All’Assessora Cecilia SIMONE viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaca”, con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale, dando atto che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, tale incarico è esercitato dall’Assessore/a più anziano/a per età.

DISPONE

Di mantenere l’esercizio delle funzioni in relazione alle seguenti materie:

  • Attuazione del programma;
  • Periferie;
  • PNRR;
  • ASE;
  • Polizia locale;
  • Promozione, Marketing turistico, Piano Strategico del Turismo e della Cultura;
  • Salute e Bonifiche;
  • Legalità e trasparenza amministrativa;
  • Sport e attività sportive;
  • Controllo del territorio e Videosorveglianza;
  • Associazionismo e Tempo libero;
  • Bandi e finanziamenti;
  • Politiche di resilienza alla crisi climatica, di tutela della biodiversità e alla città sostenibile.

Ciascun predetto componente rilascerà dichiarazione di accettazione a ricoprire la carica di Assessore/a, nonché dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire detta carica, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente Decreto sarà inoltre inviato al Sig. Segretario Generale, ai Sigg. Dirigenti del Comune, al Collegio dei Revisori dei Conti, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. Il  presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

 

Manfredonia, 22.07.2024

 

IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA