La legge di riferimento, la numero 3 del 2019, è conosciuta come “legge spazzacorrotti” e prevede una serie di obblighi per partiti, movimenti e candidati che verranno applicati anche in occasione della tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno.
La legge, infatti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 comma 14 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, stabilisce l’obbligo per i partiti, movimenti politici nonché per le liste civiche di pubblicare sul proprio sito il curriculum vitae fornito dai propri candidati ammessi, ivi compreso il candidato sindaco, e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. L’obbligo di pubblicazione sul proprio sito deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data dell’elezione, cioè entro domenica 26 maggio 2024 e il certificato del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato non oltre 90 giorni prima della data della consultazione elettorale.
Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui innanzi non è richiesto il consenso espresso degli interessati.
Ogni partito, movimento o lista è tenuto a trasmettere tale documentazione con la necessaria tempestività al Comune di Manfredonia, auspicabilmente entro lunedì 27 maggio 2024 all’indirizzo Pec: segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it, che provvederà a sua volta a pubblicarla entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, cioè entro domenica 2 giugno 2024 anche sul sito del Comune di Manfredonia, in apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti».
E’ opportuno sottolineare che, mentre tale ultimo adempimento non comporta sanzioni, viceversa l’omessa pubblicazione dei documenti citati sui siti internet dei partiti / movimenti / liste, pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali, determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.