L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale istituita a decorrere dal 1/01/2024 di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso un sostegno economico e di inclusione sociale/professionale.
Requisiti
L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
• con disabilità (dal 67%);
• minorenne;
• con almeno 60 anni di età;
• in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:
– cittadinanza, soggiorno e residenza (il richiedente deve essere, alternativamente:
· cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
· cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
· cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
· titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide);
– economici:
· un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
· un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
· un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
· un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
· 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
· 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
· 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo). Questi massimali sono incrementati di:
– 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
– 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE; (es. il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a €9.360; ecc…);
· non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
– autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
– navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
– Ulteriori requisiti:
· non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
· non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
· non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
· aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
· non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, tale condizione permane per i 12 mesi successivi.
L’ADI si compone di due parti:
– un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A)
– un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
Come funziona
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.
Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
Come fare domanda
La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:
– in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
– presso Patronati;
– presso i Centri di Assistenza Fiscale.
Il richiedente deve:
– registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD);
– con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni;
– a seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare.
In assenza di convocazione da parte dei Servizi Sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.
I Servizi Sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo, utile ad individuare determinati percorsi, che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire. |