Piazza del Popolo

Avviso per l’affidamento di mansioni di custodia con assegnazione di alloggio di servizio

Il Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” del Comune di Manfredonia, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17/06/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del “REGOLAMENTO SULL’AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA CON ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO”, intende assegnare tramite Avviso Pubblico le mansioni di custodia a dipendenti pubblici (in possesso dei requisiti) con contestuale assegnazione in concessione a titolo gratuito dell’alloggio ubicato all’interno degli immobili comunali da custodire per la durata di 8 anni.

La concessione dell’alloggio a dipendente pubblico è a titolo gratuito e l’assegnazione della mansione di custode non costituisce oggetto di un nuovo ed autonomo contratto di lavoro con il dipendente pubblico, in quanto la mansione da garantire dovrà essere svolta in modo non continuativo e, comunque, ad integrazione delle mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento del dipendente pubblico incaricato e secondo le indicazioni dell’Amministrazione occupante l’immobile oggetto di custodia.

Sei gli immobili oggetto dell’Avviso Pubblico:

– sede Comunale decentrata “Palazzo della Sorgente”, sito in Piazzale A. Galli, avente alloggio di servizio di mq.122 sito all’interno della struttura comunale, con caratteristiche abitative per un nucleo famigliare composto da max. n.7 persone;

– Istituto Scolastico Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, sito in Via Cala del Fico n.1/C, avente alloggio di servizio di mq. 60, separato dalla struttura scolastica, con caratteristiche abitative per un nucleo famigliare composto da max. n.3 persone;

– Scuola Elementare e Materna IV Circolo “Madre Teresa di Calcutta” sita in via Palmiro Togliatti, avente alloggio di servizio di mq. 85,10, separato dalla struttura scolastica, con caratteristiche abitative per un nucleo famigliare composto da max. n.5 persone;

– Istituto Scolastico Comprensivo “San Giovanni Bosco”, sito in Via Cavolecchia avente alloggio di servizio di mq. 110, separato dalla struttura scolastica, con caratteristiche abitative per un nucleo famigliare composto da max. n.5 persone;

– Istituto Scolastico Comprensivo “Don Milani 1 + Maiorano”, sito in Via Coppa del Vento, avente alloggio di servizio di mq. 86, separato dalla struttura scolastica, avente caratteristiche abitative per un nucleo famigliare composto da max. n.5 persone;

– Mercato ortofrutticolo all’ingrosso, sito sulla SP per San Giovanni Rotondo, immobile al primo piano di mq. 120, avente caratteristiche abitative per un nucleo famigliare composto da max. n.7 persone.

Le mansioni di custode potranno essere svolte da qualsiasi dipendente pubblico – indipendentemente dal profilo professionale di inquadramento – e, a fronte dell’uso gratuito dell’alloggio di servizio, ad integrazione (ovvero in aggiunta) dei compiti del profilo professionale di appartenenza secondo il CCNL, così come di seguito sintetizzate:

– garantire quotidianamente o secondo il calendario definito dall’Amministrazione Comunale, l’apertura e la chiusura di cancelli, finestre, porte ed accessi in genere, dell’immobile o degli immobili custoditi, con ispezione e verifica dei locali al termine delle attività, secondo le indicazioni del Servizio comunale competente;

– accertarsi del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento idraulico, elettrico, fognario e degli impianti in genere (antifurto, antincendio, ecc.);

– segnalare tempestivamente al Settore competente, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività dell’edificio custodito, il cattivo funzionamento degli impianti, il deterioramento di parti interne ed esterne dell’immobile custodito od ogni anomalia di funzionamento; in caso di urgenza dovrà rivolgersi direttamente alle ditte addette alla manutenzione indicate dal Settore Tecnico;

– sostituire i custodi di altri stabili in caso di loro assenza;

– garantire un servizio di custodia “passivo” nelle ore di chiusura dell’immobile e nelle ore notturne, compatibilmente con lo svolgimento dell’ordinario turno di lavoro, nonché nei giorni di riposo settimanale e nei giorni festivi.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Manfredonia, ovvero a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 Dicembre 2022. Le domande cartacee dovranno essere presentate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia (FG), sito in piazza del Popolo n.8, o con servizio postale in busta chiusa e sigillata indicante all’esterno “Bando assegnazione mansione di custode con attribuzione alloggio di servizio inserito nel plesso ____________” (farà fede la data del timbro dell’ufficio protocollo comunale accettante). Le domande presentate a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it dovranno riportare nell’oggetto “Bando assegnazione mansione di custode con attribuzione alloggio di servizio inserito nel plesso ____________” (farà fede la data di accettazione del sistema di gestione della pec). Le istanze pervenute oltre i termini temporali sopra definiti, ovvero non conformi a quanto stabilito, saranno escluse dalla selezione.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Capo Servizio Demanio e Patrimonio, dott.ssa Monica Balsamo, telefono n. 0884-519227, oppure a mezzo mail al seguente indirizzo: demanio@comune.manfredonia.fg.it, ovvero recandosi presso gli Uffici negli orari di ricevimento al pubblico.

Per consultare l’Avviso Pubblico: http://www.cittaconnessa.it/albo/scheda_atto.php?Rif=41207

Palazzo San Domenico

Ordinanza sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale nel mese di settembre 2022

Ordinanza N. 13/2022

IL SINDACO

VISTO

il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CONSIDERATO

che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011).

PREMESSO

  • Che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • Che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
  • Che sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica.

VALUTATO

  • di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
  • di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.

 

RITENUTO necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli art.li 659 e 660  c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

  • nelle giornate di venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre alle ore 02:00;
  • dal 4 settembre al 30 settembre, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 01.00;
  • per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.

VIETA

nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.

VIETA

la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il Sindaco

Giovanni ROTICE

Festa Patronale 2022 – I programmi delle celebrazioni religiose e manifestazioni civili

Programma Celebrazioni Religiose

Nella chiesa Cattedrale.

 

Lunedì  22  agosto

NOVENA in  preparazione alla Solennità della Madonna di  Siponto. Alle ore  18,15  Santo Rosario meditato e Celebrazione  eucaristica.

Lunedì  29  agosto

ore  18,30   Celebrazione dei  Primi Vespri della Solennità della BEATA  VERGINE  MARIA di SIPONTO,presieduta da Mons. Arcivescovo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale. Seguirà  la Celebrazione  dell’Eucaristia.

Martedì  30  AGOSTO  2022

SOLENNITA’  DELLA  BEATA  VERGINE  MARIA  DI   SIPONTO

Messe, alle ore 07,00;  08,00;  09,30

Ore 11,30:   SOLENNE  CONCELEBRAZIONE  EUCARISTICA PONTIFICALE  PRESIEDUTA  da Sua Ecc.za Mons. Franco Moscone crs, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, con la partecipazione dei Canonici della Cattedrale e del clero della citta.

Ore 17,45  Recita del Santo Rosario meditato e SS.Messe: Ore  18,30 e ore  20,00

Mercoledì  31 AGOSTO

SS.Messe, alle ore  07.00;  08,00;  09,30   e  11,00.

ore 18,00 : Processione con l’Icona della  Beata Vergine Maria  di Siponto

che percorrerà il seguente  itinerario: Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini ( Ospedale Civile “S. Camillo”),  via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

Giovedì  01  SETTEMBRE:

FESTA di SANT’ANDREA  APOSTOLO

Ore 11,00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo-Villaggio dei Pescatori: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Livio Di Iasio, Rettore della chiesa.

Ore 17,30: Processione con la statua del Santo, secondo il seguente itinerario: Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente- Imbarco sul moto peschereccio.

Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di Levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’Andrea.

Al rientro della Processione, Celebrazione Eucaristica sul sagrato della chiesa.

Programma Manifestazioni Civili

 

Sabato 27 agosto

ore 9:30 – viale Miramare-Lega Navale italiana sez. di Manfredonia 39° edizione “Gran Nuotata del Golfo” – Gara di 2 km. Organizzata dalla UISP – Comitato Territoriale di Manfredonia.

ore 20:30 – Piazza Stella – accensione delle luminarie alla presenza del Comitato Festa Patronale, del sindaco Gianni Rotice e delle Autorità.

ore 21:00 – Piazza Maestri d’Ascia – Miss Bellezza Italiana, presentato da Lucia Dipaola – special guest Fabio Fulco.

–  Chiostro Palazzo San Domenico – Mostra fotografica itinerante “Pareidolia: Guardare oltre ciò che appare. Una magia per tutti” di Carlo Toma. La mostra, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia, rimarrà in esposizione a Manfredonia sino all’8 settembre.

 

Domenica 28 agosto

ore 9:30 – viale Miramare-Lega Navale italiana sez. di Manfredonia 39° edizione “Gran Nuotata del Golfo” – Gara di 2 km. Organizzata dalla UISP – Comitato Territoriale di Manfredonia.

ore 20:00 – saluto Banda Musicale “Città di Manfredonia” diretta da M° Giovanni Esposto. Giro per le vie della città.

ore 21:00 – Piazza Maestri d’Ascia – “Amore, Guerra e Pace” Concerto dei Vincitori Talent Voice.

 

Lunedì 29 agosto

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 8:15 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 11:00 – programma musicale Matinè della Banda Musicale“Città di Manfredonia”.

ore 18:00 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 21:30 – Chiostro Palazzo San Domenico-Gran concerto della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 21:30 – Piazza Maestri d’Ascia – Favolando – spettacolo per bambini.

 

Martedì 30 agosto

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 8:15 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia” e accompagnamento verso la Messa Pontificale delle ore 11:00 in Cattedrale.

ore 10:00 – Chiostro Palazzo San Domenico- Concerto Banda Musicale di Salvatore Coppolecchia.

ore 20:30 – Piazza Stella -esibizione Gruppo “Il Folk Sipontino”, itinerario musicale tra folclore e tradizione popolare del Gargano.

 ore 22:00 – Piazza Maestri d’Ascia – The Super 4 in concerto.

 

Mercoledì 31 agosto

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 8:15 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 10:00 – visita nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci.

ore 17:30 – tradizionale colpo di mortaretto che segna l’inizio della processione dell’icona della Beata Vergine Maria SS di Siponto.

ore 18:00 – uscita dalla Cattedrale della Sacra Icona della Madonna di Siponto, accompagnata dalla banda Musicale Città di Manfredonia.

ore 22:00 – Al termine del messaggio alla città dell’Arcivescovo in Piazza Maestri d’Ascia – Roby Facchinetti in concerto con il tour Symphony.

ore 24:00 – Spiaggia Castello- Spettacolo di fuochi pirotecnici.

 

Giovedì 1 settembre

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 17:30 – chiesa di Sant’Andrea: partenza dell’accompagnamento alla tradizionale processione a mare della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 20:00 – fossato del Castello Angioino Aragonese – evento benefico “Un Calice Speciale” promosso dall’associazione “Pesca senza Barriere”

ore 22:00 – Piazza Maestri d’Ascia  Sud Sound System in concerto.

ore 24:00 – Spiaggia Castello – Spettacolo di fuochi pirotecnici.

 

Sabato 3 settembre

ore 17:30 – Corso Manfredi -Largo Diomede – Sfilata d’auto d’epoca “Manfredonia al Tramonto” organizzata dall’Autoclub Storico Dauno  e dall’ Associazione ProMuovere.

Ubicazione luna park e bancarelle Area mercatale “Scaloria”.

Ordinanza n. 10 – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale e deroga alla normativa acustica

Ordinanza sindacale n. 10 del 29 luglio 2022

IL SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (a1t. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

VISTA che le attività di cui alla normativa che precede, offrono oltre la somministrazione di beni, anche l’intrattenimento musicale.

RITENUTO

• che la normativa che regola le emissioni sonore prevede la possibilità di temperare le esigenze degli operatori del settore con quelle del riposo e della quiete dei residenti;
• che la regolamentazione delle emissioni ed i provvedimenti sindacali contingenti, sono volti al temperamento delle esigenze di tutela del patrimonio pubblico in relazione allo svolgimento delle attività delle imprese che svolgono attività di intrattenimento e musicali;

VALUTATO

• l’importanza, riconosciuta dall’amministrazione comunale, del ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
• di dover disporre l’estensione al mese di agosto delle disposizioni dell’ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdì e sabato;
• di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.

RITENUTO

• di stabilire una deroga alla emissione dei parametri delle emissioni sonore negli orari di esercizio delle attività musicali entro la misura massima di 70 10db(A);
• di inoltrare specifica istanza agli organismi competenti ed all’ASL;

VISTO

• il Regolamento comunale circa le norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose;
• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.);
• Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3 – Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;
• Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.262 – Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214);
• Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 17/10/2005 – Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e avvia della procedura di approvazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 3/2002;
• Delibera di Giunta Provinciale n. 843 del 30/12/2009 – Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Manfredonia.
VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.; VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287; VISTO la legge 447/95;
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), con deroga alla normativa vigente, nella misura massima di 70 10db(A), nelle date sotto riportate:
• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02:00;
• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 0.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Rotice

Ordinanza n. 9 – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

Ordinanza n. 9 del 29 luglio 2022

IL SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
• tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
• sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale del volume eccessivo della musica;

VALUTATO
• di dover contemperare le esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
• di dover disporre l’estensione al mese di agosto delle disposizioni dell’ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdì e sabato;
• di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;
VISTO gli artt. 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.so c.7;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02.00;
• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 00.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione solare. nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della
Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Rotice

Stemma Città di Manfredonia

Ordinanza sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

Ordinanza sindacale n. 8/2022

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

Le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative organizzate dal Comune per la valorizzazione delle tradizioni locali in occasione del Carnevale estivo sono un’importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo;

RILEVATO CHE

tali iniziative devono essere adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all’aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone – anch’esso da tutelare – e costituire fattore di rischio in materia di ordine e sicurezza pubblica;

appare necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all’aperto nelle giornate:

  • della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;
  • della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;
  • della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00;

al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;

è indubbio risponda all’interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo e che le stesse debbano essere regolamentate e svolgersi in sicurezza secondo il dettato normativo in vigore;

STABILITO CHE

è vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico;

è vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO

contemperare le contrapposte esigenze di svolgimento delle manifestazioni organizzate per l’evento del Carnevale estivo, fonte di marketing territoriale e sviluppo e sostegno delle categorie artigianali e commerciali e del pubblico intrattenimento;

stabilire la deroga per gli orari di svolgimento delle manifestazioni musicali o sonore sopra dette;

VISTI

  • l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l’art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
  • l’art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l’autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
  • l’art. 8, comma 6, della legge regionale n. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, in relazione all’esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all’articolo 14 della l.r. 17/2000;
  • il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti “per l’occupazione e la disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche”, “per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche”;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago rispettivamente per le attività di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo, con deroga della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico ex  art. 8, comma 6, l.r.3/2002:

in occasione della manifestazione Summer Show della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione Concerto Orchestra all’Italiana della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione Concerto Super Novanta della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00.

VIETA

nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.

VIETA

la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE

Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano

ord. n. 7/2022

 ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.

Premesso che

Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;

L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

Considerato che

a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.

E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida

Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;

E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Ritenuto che

È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.

Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione

vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;

Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”

Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”

visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”

Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”

Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;

di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;

da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;

di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

  • al Comando della Polizia Locale;
  • al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia;
  • alla Polizia di Stato

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia  entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.

 

Manfredonia, lì 21.07.2022

Il Sindaco

Ing. Giovanni Rotice

 

 

Chiostro Palazzo San Domenico

Vademecum adempimenti per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento

Art. 68 TULPS (pubblico spettacolo):

Senza licenza del Questore (il Comune, oggi) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Diversamente per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.

Rientrano in tale previsione normativa, a titolo esemplificativo, discoteche, cinema, teatri, stadi, palasport, parchi divertimento, e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui si abbini, in forma prevalente, un’attività di pubblico spettacolo.

Tale prevalenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza, penale ed amministrativa, e del Ministero dell’Interno, costituisce riflesso dell’imprenditorialità della gestione dell’attività di pubblico spettacolo, che si desume in via indiziaria dalla presenza di uno dei seguenti criteri:

  • pagamento di un biglietto d’ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;
  • maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
  • pubblicità dell’evento;
  • non occasionalità dell’evento;
  • presenza del ballo e dell’attività danzante;
  • allestimento di apposite sale e specifiche attrezzature.

In tali casi è necessario presentare al SUAP:

  • Scia ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza fino a 200 persone e si svolge fino alle ore 24,00 del giorno di inizio, corredata di progetto, asseverazione di un tecnico abilitato ed adempimenti in tema di safety, security e piano di emergenza che attestino l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018;
  • Istanza di rilascio autorizzazione ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza oltre le 200 persone e/o si svolge oltre le ore 24,00 (ad eccezione del caso di cui all’art.38 bis d.l. 76/20 con eventi fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00 in cui è sufficiente la sola Scia), unitamente ad istanza ex art.80 Tulps di rilascio della certificazione di agibilità di struttura, luogo, attrezzature e a documentazione in tema di safety, security e piano di emergenza che illustri l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018.

  Art. 69 TULPS (piccoli trattenimenti)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive

Rientrano in tale previsione, fra le altre, i pubblici esercizi con impiego di strumenti musicali (es. piano bar) in assenza dell’aspetto danzante e della prevalenza dell’attività di spettacolo desunta dai criteri di cui al punto precedente.

In generale, la presenza di consolle da Dj,  la presenza del ballo, l’allestimento di sale dedicate, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori o la maggiorazione dei costi per le consumazioni, la non occasionalità dell’evento, sono invece indici tipici del pubblico spettacolo.

In tali casi è necessario presentare al SUAP Scia ex art.69 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile).

Piazza del Popolo

Ordinanza Sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

ORDINANZA SINDACALE PROT. N°  6  DEL 30/06/2022

OGGETTO: DISCIPLINA degli orari DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

IL SINDACO

VISTO  il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:

  •  l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
  • sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

RITENUTO OPPORTUNO contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli art.li 659 e 660  c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;

VISTO il D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

  •  la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
  • dal 1° luglio al 31 luglio, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 2.00;
  • per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

 All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE

 

 

Stemma Città di Manfredonia

Ordinanza per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Foggia-Manfredonia

Pubblicato Giugno 6, 2022

Ultimo aggiornamento Giugno 8, 2022 ore 07:39 am

Ordinanza N° 4 del 6 Giugno 2022

VISTA la nota del 25.05.2022 dell’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), acquisita con prot. n. 23269 del 30/05/2022, con la quale ha chiesto alle Amministrazioni interessate, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753, l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di “grave pericolosità”  a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombre da vegetazione  secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

CONSIDERATO che il periodo di “grave pericolosità”, è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti, e/o di notevole entità, con conseguenti possibili incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Foggia-Manfredonia e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell’11.07.1980 n. 753 di seguito riportati:

– art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, che i da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotatoria minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(…..) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

 art. 55

 I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36;

 – art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

 CONSIDERATO che l’inosservanza del DPR 753 dell’11.07.1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l’incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

 RITENUTO, pertanto di procedere con urgenza all’emissione di apposita ordinanza affinché tutti i possessori, delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all’interno del territorio comunale di Manfredonia, provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all’asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA, la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell’art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

VISTI, gli art. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

 O R D I N A

 A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Manfredonia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell’11.07.1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell’art. 193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., all’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Manfredonia;

d) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56.

 A V V E R T E

  • Che l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000 in misura da € 25,00 a € 500,00;
  • Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
  • Che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all’incolumità pubblica causati dall’inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

D I S P O N E  CHE

  • La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario.
  • R.F.I.  (Rete Ferroviaria Italiana), in qualità di proprietaria della ferrovia sita in Foggia-Manfredonia, segnali tempestivamente all’Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

D I S P O N E   A L T R E S I’

La pubblicazione della presente Ordinanza presso l’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.manfredonia.fg.it) e sia immediatamente eseguita;

L’invio di copia della presente:

– alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.

– all’Ufficio di Polizia Locale – Sede.

– al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia.

– al Corpo Forestale dello Stato Via Trinitapoli s.n. – 71121 Foggia.

– alla Questura di Stato Commissariato di Manfredonia.

– a R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana presso la direzione territoriale di Bari.

R E N D E     N O T O

 Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bari, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR 1199 del 24.11.1971.

                                     

IL SINDACO

Ing. Giovanni Rotice