Ordinanza sindacale di divieto di detenzione, vendita, e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, bottiglie di vetro, bombolette schiumogene a varia denominazione in occasione della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni.

Registro Ordinanze N° 8 del 21.02.2025

IL SINDACO

Considerato

Che dal 23 febbraio al 9 marzo si svolgeranno nel centro di Manfredonia varie manifestazioni per la 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia;

Rilevato
che in occasione delle attività di svago e di divertimento che si realizzeranno durante gli eventi del Carnevale per le vie cittadine e i luoghi di ritrovo, è necessario contenere i fenomeni di degrado del decoro urbano derivanti in particolare dall’abbandono di bottiglie di vetro, nonché prevenire l’utilizzo delle stesse quali strumenti idonei all’offesa;

che, durante il periodo del “Carnevale“, è diffuso altresì l’uso di bombolette schiumogene di varia denominazione e composizione.

Considerato pertanto che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado nonché garantire la pubblica incolumità;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere durante il periodo delle manifestazioni del Carnevale 2025;

Visto

  • l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125;
  • l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  •  la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VIETA

nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2025, nelle giornate 23 febbraio, 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo

  • la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche e superalcoliche;
  • la detenzione ed il trasporto di bottiglie di vetro al di fuori degli spazi dei locali autorizzati alla somministrazione e vendita;
  • la detenzione, il commercio e l’uso delle bombolette schiumogene di qualsiasi denominazione e composizione;

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA

Scuola Croce

Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce, nei giorni del 12 e 13 febbraio 2025, a seguito di una perdita all’impianto di riscaldamento

Registro Ordinanze n°5 del 11.02.2025

Il SINDACO

Visto l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Preso atto che in data 11/02/2025 con prot. com. le 7370 è stato segnalato un guasto all’impianto di riscaldamento del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce e che a causa del malfunzionamento, le condizioni ambientali all’interno della scuola non sono agevoli;

Accertato, a seguito di interlocuzione con il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, che tale guasto pregiudica l’impianto di riscaldamento e che i tempi stimati per la riparazione sono stimati in 2 giorni;

Considerato che il suddetto guasto non garantisce l’idoneo riscaldamento degli ambienti indispensabile allo svolgimento dell’attività didattica;

Ritenuto, necessario di dovere disporre la chiusura temporanea del predetto edificio al fine di evitare disagi alla salute di studenti e personale docente e non, e pertanto sospendere le attività didattiche nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2025;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere con urgenza alla risoluzione del guasto all’impianto di riscaldamento;

Attesa l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento;

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce, nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2025, con la conseguente interruzione dell’attività scolastica, e delle attività extrascolastiche pomeridiane, al fine di consentire l’intervento urgente di riparazione del guasto;

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione;

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

IL SINDACO

Dott. Domenico la Marca

Impianto di dj set

Ordinanza sindacale di divieto di intrattenimento musicale

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 30/01/2025

Oggetto: Divieto di intrattenimento musicale in via Torre dell’ Annunziata per i bar: Bar delle Rose e Martin Vinyl & Beer.

IL SINDACO

Premesso che:

  • il D.L.  20  febbraio  2017,    14,  convertito  dalla  Legge  18  aprile  2017,  n.  48,  recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’ar 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana;
  • nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

  • numerose segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico, unitamente alla segnalazione formale di un Comitato di cittadini, ripetutamente effettuate a partire dal periodo estivo, lamentano il disturbo alla quiete pubblica derivante dall’intrattenimento musicale ad alto volume di taluni esercenti, ben oltre i limiti di tolleranza e, spesso, anche oltre gli orari consentiti, accompagnati da canti, urla e schiamazzi dei clienti;
  • tali comportamenti sono particolarmente gravi e ripetuti in via Torre dell’ Annunziata e vedono coinvolti il Bar delle Rose e il Martin Vinyl & Beer, compromettendo le comuni regole di vita civile incidendo in modo negativo sulla incolumità pubblica in termini di quiete pubblica e diritto al riposo dei cittadini residenti violando altresì la disciplina sulle immissioni sonore nel territorio cittadino;

Ritenuto che, al fine di  rendere immediata l’azione di contrasto ai comportamenti  descritti, unitamente all’azione amministrativa di contrasto e sanzionamento svolta dagli uffici competenti nell’ambito delle procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, sia opportuno adottare, in via temporanea e urgente un provvedimento che disponga il divieto di intrattenimento musicale per i locali Bar delle Rose e Martin Vinyl & Beer con sede in via Torre dell’ Annunziata dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, fino al 16/02/2025;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni previste dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 per l’adozione del presente provvedimento ossia la contingibilità e l’urgenza;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, viene trasmesso alla Prefettura di Foggia e non necessita delle procedure di partecipazione previste dall’art. 7 della L. n.241 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

ORDINA

il divieto per i bar “Bar delle Rose” e “Martin Vinyl & Beer” aventi sede in via Torre dell’ Annunziata di ogni tipo di intrattenimento musicale dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 16/02/2025.

AVVERTE

l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 salvo che il fatto non costituisca reato,

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile, che sia notificato ai due esercizi di somministrazione alimenti e bevande destinatari, trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente:

  • al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
  • al Presidente  della  Repubblica,  con  Ricorso  Straordinario,  nel  termine  di  120  giorni  dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e smm.ii.

 

IL SINDACO

dott. Domenico la Marca

Attuazione misure PNRR

Piazza del Popolo

Ordinanza sindacale di proclamazione lutto cittadino

Ordinanza sindacale n. 2 del 24/01/2025

Il Sindaco

Appresa la notizia che, il giorno 15 gennaio 2025, è venuto a mancare il nostro concittadino Francesco Paolo Talamo, anch’egli rimasto coinvolto nel tragico evento occorso nella serata del 30 agosto 2024 all’interno della Villa Comunale;

Considerato che questo triste evento scuote nuovamente l’intera comunità e suscita profonda commozione in tutta la cittadinanza;

Preso atto che le esequie saranno celebrate domani, sabato, 25 gennaio 2025, presso la Chiesa Santissima Trinità alle ore 15:00;

Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza;

PROCLAMA

il lutto cittadino per domani, sabato, 25 gennaio 2025, giorno in cui saranno celebrate le esequie del sig. Francesco Paolo Talamo, per esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la tragica perdita.

DISPONE

  • Che le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 25 gennaio 2025, in segno di lutto;
  • La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata del 25 gennaio 2025;

INVITA

i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

DEMANDA

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito web del Comune, per la relativa diffusione.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO
Dott. la Marca Domenico

Sindaco Domenico la Macchia

Alla fine, il nostro compito è essere costruttori di un presepe – forse con meno luci – ma “capace di trovare l’alba dentro l’imbrunire.”

Carissime concittadine e carissimi concittadini,

vorrei, in questo momento, poter disporre di un po’ di magia per rendere questo davvero un Buon Natale e un promettente anno nuovo per tutti. Purtroppo, la realtà ci impone di essere più concreti e di mantenere i piedi per terra.

Non posso nascondere che, in questi primi mesi di mandato, ho sentito forte l’importanza e il peso della responsabilità che i cittadini mi hanno affidato nel ricoprire il ruolo di Sindaco di Manfredonia.

La nostra città è complessa, con situazioni intricate e appesantite, spesso da un’eredità a tratti imbarazzante. È una città che a volte sembra piegata su se stessa, dove le soluzioni apparentemente più semplici si rivelano, invece, le più rischiose e impraticabili. Eppure, di fronte a questa rassegnazione che sembra voler occupare ogni spazio, emerge con forza una voglia di rinascita, di ritrovare serenità.

Questa energia l’ho percepita nei giovani che ci hanno chiesto sostegno per trasformare un’idea in un progetto e, poi, in realtà; l’ho vista nella solidarietà di tanti volontari che ogni giorno distribuiscono piatti caldi e calore umano a chi vive solo; nel coraggio degli imprenditori e nella passione di chi ha scelto arte, cultura e sport come stile di vita, contaminando la città con la propria creatività.

L’ho sentita, soprattutto, nelle famiglie che, nei giorni scorsi, hanno creato un’associazione per non sentirsi mai più sole, per diventare più forti insieme e per chiedere, con voce unita, maggiore attenzione e sostegno per le persone con autismo.

Ci stiamo mettendo impegno e coraggio, perché, nonostante l’infuriare delle tempeste, la speranza soffia come vento nelle nostre vele. E la speranza, come ci ricorda Papa Francesco, è la certezza che ci fa andare avanti.

Queste righe di auguri sono per tutti voi: per entrare nelle vostre case, fare compagnia a chi si ritrova solo e non aspetta più nessuno, e accompagnare quanti tornano a casa per ritrovare ciò che hanno lasciato, perché questo territorio non ha saputo offrirgli la possibilità di rimanere.

Queste righe di auguri siano anche uno sprone per noi amministratori: a lavorare con sempre più amore per Manfredonia, perché la nostra città merita il meglio dalla Politica, intesa come impegno autentico per il bene comune.

Alla fine, il nostro compito è essere costruttori di un presepe – forse con meno luci – ma “capace di trovare l’alba dentro l’imbrunire.”

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

il SINDACO
dott. Domenico la MARCA

Dott.ssa Maria Tino – Comandante ad interim del Corpo di Polizia Locale.

Pubblicato Dicembre 20, 2024

Ultimo aggiornamento Dicembre 23, 2024 ore 10:40 am

Impianto di dj set

Ordinanza sindacale n. 23/2024 – Orari di diffusione sonora delle attività di piccolo trattenimento musicale fino al 30 novembre 2024

Registro delle Ordinanza n. 23 del 31/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

  • tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
  • l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
  • nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
  • il D. Lg 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
  • la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);
  • il D. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana; nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Dato atto che:

  • l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Considerato che a seguito degli incontri tenuti con soggetti interessati, operatori economici e cittadini, al fine di contemperare le esigenze di entrambi, è stata condivisa una linea operativa tale da conciliare la tutela della quiete e del riposo dei residenti con le esigenze degli operatori economici prevedendo:

dalla  domenica  al  venerdì  (esclusi  i  giorni  31  ottobre  e  1  novembre),  il  termine  della  musica  di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

Richiamato altresì:

  • l’incontro del 25 luglio 2024 presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
  • la normativa in materia di intrattenimento musicale effettuata dagli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (ar 69 del T.U.L.P.S L. 773/1931 e s.m.i. e art. 42 della Legge regionale n. 24/2015) e quella sulla disciplina delle attività rumorose contenuta nel piano di zonizzazione acustica comunale;

Ritenuto:

  • di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
  • di tutelare l’incolumità dei  giovani  e porre rimedio  a  trasferte per  la  movida  e per  arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

Visti gli articoli 659 e 660 c.p.; Visto il T.U.L.P.S. art. 69

Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.; Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;

Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;

Vista la propria ordinanza n. 19 del 11 ottobre 2024 efficace fino al 31/10/2024

ORDINA

su tutto il territorio comunale, per le attività di piccolo trattenimento musicale svolte dagli operatori economici abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, il rispetto della seguente disciplina :

dalla domenica al venerdì (escluso il giorno 1 novembre), il termine della musica di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

la presente ordinanza ha efficacia dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 e pertanto dal giorno 31 ottobre cessa di avere efficacia la richiamata ordinanza n. 19/2024;

Resta fermo l’obbligo degli esercenti di:

rispettare  le  limitazioni  alle  emissioni  sonore  nelle  rispettive  fasce  orarie  previste  nel  piano  di zonizzazione acustica;

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.

La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Divieto di consumo di cibo e bevande

Divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione nelle aree mercatali – Istituzione del divieto di transito e sosta.

Registro ordinanze n. 22

IL SINDACO

 

Premesso che:

  • la frequente presenza di persone che si trattengono soprattutto nelle aree destinate a “mercato su area pubblica” nelle ore serali e notturne per il consumo di alimenti e bevande, generando accumuli di rifiuti e comportamenti rumorosi e molesti;
  • nelle suddette aree il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, di violazione delle regole anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete;

Ritenuto che, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale:

  • contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
  • garantire un contesto urbano sicuro e ordinato, riducendo i rischi legati alla presenza di rifiuti e alla possibile proliferazione di insetti o animali attratti dagli scarti alimentari;
  • garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza nelle aree mercatali durante le ore serali e notturne, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, compromettere l’igiene e la sicurezza, o generare rifiuti e degrado;
  • salvaguardare il decoro e la pulizia delle predette aree mercatali, anche in vista dello svolgimento delle attività mattutine di mercato;

Considerato che, al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, sia opportuno adottare, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di alimenti e bevande di ogni gradazione, nelle aree mercatali di seguito specificate, dalle ore 18:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei pubblici esercizi e le loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:

  • Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
  • Mercato rionale di via Santa Restituta;
  • Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

Ritenuto, altresì, di interdire la circolazione e la sosta ai veicoli a motore nelle predette aree mercatali;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Foggia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

  • il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool;
  • il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
  • la legge 30 marzo 2001, 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;
  • gli art. 6 e 7 L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii. e il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,

tutti i giorni dalle ore 18:00 e fino 05:00 del giorno successivo

  1. il Divieto di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di qualsiasi genere di alimento e bevanda di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle sotto indicate aree pubbliche mercatali, con esclusione dei pubblici esercizi e loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:
  •  Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
  • Mercato rionale di via Santa Restituta;
  • Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

 

2.l’istituzione del divieto di “Transito e Sosta” a tutti i veicoli a motore, nelle sopra citate aree, con esclusione dei mezzi di soccorso, di polizia, antincendio e pubblici servizi, i veicoli adibiti a “scuola guida”, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

 AVVERTE

 Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n.689/81, nonché le sanzioni di cui all’art. 7 del Codice della Strada.

 DISPONE

  •  l’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;
  • che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
  • che sia trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Manfredonia, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia;
  • che l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale e di avviso, a norma del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il Comandante

Comm. Capo Dott. Michele MUMOLO

 

Il Sindaco

Dott. Domenico la MARCA

Piazza del Popolo

Sospensione delle attività didattiche e chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo De Sanctis – Via San Giovanni Bosco, 2 – mercoledì 23 ottobre 2024

Ordinanza n. 19/2024

IL SINDACO

Considerato che:

  • in data 23 ottobre 2024 si terrà presso lo stadio Miramare il match Manfredonia – Nardò, valevole per l’ottava giornata del campionato di serie D – girone H;
  • vi è la necessità di eseguire il collaudo – da parte delle FFOO – delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello  stadio  così  come  concordato  con  la  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza Pubblico Spettacolo;

Valutata:

  • la possibile interferenza delle suddette operazioni con il regolare svolgimento delle attività didattiche e con l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini;

Visto:

  • l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco competenze in materia di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, sito in Via San Giovanni Bosco, 2, Manfredonia, per il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 12:00, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello stadio Miramare in vista della partita di calcio tra Manfredonia e Nardò.

DEMANDA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis” l’incarico di comunicare tempestivamente la presente ordinanza a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie.

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA