Dott.ssa Maria Tino – Comandante – Responsabile del Corpo di Polizia Locale.

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Ordinanza sindacale n. 23/2024 – Orari di diffusione sonora delle attività di piccolo trattenimento musicale fino al 30 novembre 2024

Registro delle Ordinanza n. 23 del 31/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

  • tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
  • l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
  • nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
  • il D. Lg 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
  • la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);
  • il D. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana; nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Dato atto che:

  • l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Considerato che a seguito degli incontri tenuti con soggetti interessati, operatori economici e cittadini, al fine di contemperare le esigenze di entrambi, è stata condivisa una linea operativa tale da conciliare la tutela della quiete e del riposo dei residenti con le esigenze degli operatori economici prevedendo:

dalla  domenica  al  venerdì  (esclusi  i  giorni  31  ottobre  e  1  novembre),  il  termine  della  musica  di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

Richiamato altresì:

  • l’incontro del 25 luglio 2024 presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
  • la normativa in materia di intrattenimento musicale effettuata dagli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (ar 69 del T.U.L.P.S L. 773/1931 e s.m.i. e art. 42 della Legge regionale n. 24/2015) e quella sulla disciplina delle attività rumorose contenuta nel piano di zonizzazione acustica comunale;

Ritenuto:

  • di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
  • di tutelare l’incolumità dei  giovani  e porre rimedio  a  trasferte per  la  movida  e per  arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

Visti gli articoli 659 e 660 c.p.; Visto il T.U.L.P.S. art. 69

Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.; Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;

Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;

Vista la propria ordinanza n. 19 del 11 ottobre 2024 efficace fino al 31/10/2024

ORDINA

su tutto il territorio comunale, per le attività di piccolo trattenimento musicale svolte dagli operatori economici abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, il rispetto della seguente disciplina :

dalla domenica al venerdì (escluso il giorno 1 novembre), il termine della musica di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

la presente ordinanza ha efficacia dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 e pertanto dal giorno 31 ottobre cessa di avere efficacia la richiamata ordinanza n. 19/2024;

Resta fermo l’obbligo degli esercenti di:

rispettare  le  limitazioni  alle  emissioni  sonore  nelle  rispettive  fasce  orarie  previste  nel  piano  di zonizzazione acustica;

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.

La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Divieto di consumo di cibo e bevande

Divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione nelle aree mercatali – Istituzione del divieto di transito e sosta.

Registro ordinanze n. 22

IL SINDACO

 

Premesso che:

  • la frequente presenza di persone che si trattengono soprattutto nelle aree destinate a “mercato su area pubblica” nelle ore serali e notturne per il consumo di alimenti e bevande, generando accumuli di rifiuti e comportamenti rumorosi e molesti;
  • nelle suddette aree il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, di violazione delle regole anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete;

Ritenuto che, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale:

  • contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
  • garantire un contesto urbano sicuro e ordinato, riducendo i rischi legati alla presenza di rifiuti e alla possibile proliferazione di insetti o animali attratti dagli scarti alimentari;
  • garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza nelle aree mercatali durante le ore serali e notturne, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, compromettere l’igiene e la sicurezza, o generare rifiuti e degrado;
  • salvaguardare il decoro e la pulizia delle predette aree mercatali, anche in vista dello svolgimento delle attività mattutine di mercato;

Considerato che, al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, sia opportuno adottare, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di alimenti e bevande di ogni gradazione, nelle aree mercatali di seguito specificate, dalle ore 18:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei pubblici esercizi e le loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:

  • Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
  • Mercato rionale di via Santa Restituta;
  • Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

Ritenuto, altresì, di interdire la circolazione e la sosta ai veicoli a motore nelle predette aree mercatali;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Foggia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

  • il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool;
  • il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
  • la legge 30 marzo 2001, 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;
  • gli art. 6 e 7 L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii. e il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,

tutti i giorni dalle ore 18:00 e fino 05:00 del giorno successivo

  1. il Divieto di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di qualsiasi genere di alimento e bevanda di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle sotto indicate aree pubbliche mercatali, con esclusione dei pubblici esercizi e loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:
  •  Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
  • Mercato rionale di via Santa Restituta;
  • Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

 

2.l’istituzione del divieto di “Transito e Sosta” a tutti i veicoli a motore, nelle sopra citate aree, con esclusione dei mezzi di soccorso, di polizia, antincendio e pubblici servizi, i veicoli adibiti a “scuola guida”, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

 AVVERTE

 Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n.689/81, nonché le sanzioni di cui all’art. 7 del Codice della Strada.

 DISPONE

  •  l’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;
  • che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
  • che sia trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Manfredonia, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia;
  • che l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale e di avviso, a norma del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il Comandante

Comm. Capo Dott. Michele MUMOLO

 

Il Sindaco

Dott. Domenico la MARCA

Piazza del Popolo

Sospensione delle attività didattiche e chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo De Sanctis – Via San Giovanni Bosco, 2 – mercoledì 23 ottobre 2024

Ordinanza n. 19/2024

IL SINDACO

Considerato che:

  • in data 23 ottobre 2024 si terrà presso lo stadio Miramare il match Manfredonia – Nardò, valevole per l’ottava giornata del campionato di serie D – girone H;
  • vi è la necessità di eseguire il collaudo – da parte delle FFOO – delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello  stadio  così  come  concordato  con  la  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza Pubblico Spettacolo;

Valutata:

  • la possibile interferenza delle suddette operazioni con il regolare svolgimento delle attività didattiche e con l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini;

Visto:

  • l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco competenze in materia di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, sito in Via San Giovanni Bosco, 2, Manfredonia, per il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 12:00, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello stadio Miramare in vista della partita di calcio tra Manfredonia e Nardò.

DEMANDA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis” l’incarico di comunicare tempestivamente la presente ordinanza a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie.

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

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Divieto di intrattenimento musicale in via Santa Maria delle Grazie. Ordinanza sindacale n. 19/2024

Pubblicato Ottobre 11, 2024

Ultimo aggiornamento Ottobre 13, 2024 ore 08:36 am

Ordinanza sindacale n. 19 dell’11/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

  • il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana;
  • nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

  •  numerose segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico, unitamente alla segnalazione formale di un Comitato di cittadini, lamentano il disturbo alla quiete pubblica derivante dall’intrattenimento musicale ad alto volume di taluni esercenti somministrazione alimenti e bevande;
  • tali comportamenti sono particolarmente gravi in Via Santa Maria delle Grazie compromettendo le comuni regole di vita civile e incidendo in modo negativo sulla sicurezza urbana in termini di quiete pubblica e diritto al riposo dei cittadini residenti violando altresì la disciplina sulle immissioni sonore nel territorio cittadino;

Ritenuto che, al fine di rendere immediata l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, unitamente all’azione amministrativa di contrasto e sanzionamento svolta dagli uffici competenti nell’ambito delle procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, sia opportuno adottare, in via temporanea e urgente un provvedimento che disponga il divieto di intrattenimento musicale all’esterno dei locali ubicati in Via Santa Maria delle Grazie, dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, dal giorno 11/10/2024 al 31/10/2024;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni previste dall’art. 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 per l’adozione del presente provvedimento ossia la contingibilità e l’urgenza;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, viene trasmesso alla Prefettura di Foggia e non necessita delle procedure di partecipazione previste dall’art. 7 della L. n.241 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

ORDINA

il divieto di ogni tipo di intrattenimento musicale in via Santa Maria delle Grazie a decorrere dal 11/10/2024 fino al 31/10/2024, tutti i giorni, nella seguente fascia oraria: dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo.

AVVERTE

l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 salvo che il fatto non costituisca reato,

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile, che sia notificato agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande insistenti nella suddetta Via, trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente

  • al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
  • al Presidente della Repubblica, con Ricorso Straordinario, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

 

IL SINDACO

f.to   dott. Domenico la Marca

Orario di apertura al pubblico degli Uffici Demografici

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, che dispone testualmente “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

Richiamati:

  • l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” che ridefinisce la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
  • l’art. 26 comma 1 della legge 08/03/2000 n. 53, a norma del quale le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
  • l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, con specifico richiamo alla lettera e), che contempla “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;
  • l’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 che stabilisce che l’orario ordinario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi, con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 25/09/2024 è stato disposto di avviare  un processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro all’interno dei servizi demografici di questo Ente, con l’obiettivo di garantire un continuo miglioramento dei servizi da erogare all’utente. Tale obiettivo può essere perseguito con l’utilizzazione di nuovi modelli organizzativi, anche attraverso una nuova articolazione dell’orario di servizio, nonché attraverso una nuova articolazione dell’orario di apertura degli uffici al pubblico, in un disegno di modernizzazione della macchina amministrativa e di armonizzazione delle modalità e dei tempi di erogazione dei servizi pubblici con il settore privato e a livello europeo;

Dato atto, altresì, che con il medesimo atto è stato precisato che, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000,  Sindaco avrebbe provveduto ad adottare un nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici demografici, coerenti con il nuovo modello organizzativo approvato con il presente atto, teso ad armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Rilevato che,  in funzione del miglior contemperamento tra le esigenze dei cittadini e la funzionalità degli Uffici, tenuto conto della progressiva informatizzazione di alcuni processi e, per conseguenza, del diverso afflusso dell’Utenza a sportello, è necessario garantire tempistiche più idonee alle richieste dell’utenza e all’espletamento delle istruttorie dei procedimenti amministrativi da parte della tecnostruttura, nello specifico per quanto attiene gli Uffici dei Servizi demografici siti presso Palazzo della Sorgente;

Considerato che le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi;

Effettuata pertanto, una ricognizione generale dell’accesso dell’utenza agli Uffici demografici e valutata l’opportunità di riorganizzare l’orario di apertura al pubblico dei servizi al fine di assicurare la migliore funzionalità all’ente e garantire al contempo un’efficiente risposta alle necessità dei cittadini;

Ritenuto di adeguare l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici demografici  armonizzando l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti e nel rispetto dei carichi di lavoro;

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

Sentito, in merito il Dirigente competente

DECRETA

  • Di adottare, in forma sperimentale, a decorrere dal giorno 1° novembre 2024, il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici demografici presso Palazzo della Sorgente:

 

Uffici Giorni Orari
 

Anagrafe/Carte d’identità

 

   
  Lunedì ore 10.00 – 13.00
Martedì ore 09-12.30 – 16.30-18.30
Giovedì ore 09.00 – 12.30
Certificazioni    
  Lunedì ore 09.00-11.00
Mercoledì ore 09.00-11.00
Giovedì ore 09.00-11.00
Residenze    
  Lunedì ore 09.00-11.00
Martedì ore 09.00-11.00/16.30-18.00
Mercoledì ore 09.00-11.00
Giovedì ore 09.00-11.00
Stato civile    
  Lunedì ore 09.00-11.00
Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.30
Mercoledì ore 09.00-11.00
Giovedì ore 09.00-11.00
Venerdì ore 09.00-11.00
 

Elettorale

 

   
  Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.30
Giovedì ore 09.00-11.00
  • di precisare che gli orari e le modalità di ricevimento del pubblico potranno subire variazioni a seguito di eventuali necessità sopravvenute;
  • di demandare al Dirigente competente di provvedere, ove necessario, con ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

– di pubblicare il presente provvedimento:

  • all’Albo Pretorio;
  • sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;
  • sugli usuali canali di comunicazione istituzionale dell’ente;
  • di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente competente,  alle RSU aziendali e alle OO.SS.

Manfredonia, 07.10.2024

 IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA

lutto

Proclamazione lutto cittadino per sabato 28 settembre 2024

Registro delle ordinanze n. 17 del 27/09/2024

IL SINDACO

Appresa la notizia che, il giorno 17 settembre 2024, è venuto a mancare il nostro concittadino Luciano Castriotta, rimasto coinvolto nel tragico evento occorso nella serata del 30 agosto 2024 all’interno della Villa Comunale;

Considerato che questo triste evento ha scosso profondamente l’intera comunità e ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza;

Preso atto che le esequie saranno celebrate domani, sabato, 28 settembre 2024, presso la Chiesa Sacra Famiglia alle ore 16,00;

Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza;

PROCLAMA

il lutto cittadino per domani, sabato, 28 settembre 2024, giorno in cui saranno celebrate le esequie del sig. Luciano Castriotta, per esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la tragica perdita.

DISPONE

Che le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 28 settembre 2024, in segno di lutto;

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata del 28 settembre 2024;

INVITA

i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

DEMANDA

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito web del Comune, per la relativa diffusione;

Tutti  gli  Organi  di  Polizia  dello  Stato  ed  il  Comando  della  Polizia  Locale  sono  incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO

Dott. la Marca Domenico

 

 

 

Impianto di dj set

Precisazioni di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024

Al fine di chiarire meglio, si specifica che il termine “impianto di dj set” di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024 va inteso in senso atecnico ossia quale impianto di diffusione musicale professionale dotato di subwoofer e potenza di amplificazione tale da non consentire, anche a volume minimo, una diffusione della musica come “sottofondo musicale”.

Allerta meteo arancione – Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile

Ordinanza Sindacale n. 15 del 18.09.2024

IL SINDACO

 VISTO il Messaggio di Allerta N° 2 del 18.09.2024 Prot. 0449912/2024, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze Sezione Protezione Civile – Regione Puglia, con il quale viene segnalato “IDRAULICO zona Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, con Livello di allertamento ARANCIONE.

RICHIAMATA la Legge 24.02.1992, n°225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 24.11.2023 di approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.07.2019 di individuazione dei referenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile;

 RITENUTO di dover attivare per l’emergenza in parola, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Manfredonia, in fase di allarme, mediante un costante monitoraggio del territorio per il tramite delle unità tecniche e amministrative comunali;

 D I S P O NE

  1.  L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile in fase di allarme;
  2. Le unità tecniche e amministrative comunali, opportunamente indirizzate dal Dirigente della Protezione Civile e il Personale della Polizia Municipale, dovranno garantire un costante monitoraggio del territorio;
  3. Il presente decreto, sia comunicato al Comando della Polizia Locale, alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
  4. Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Manfredonia.

 

Manfredonia, 18.09.2024

IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA