Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano

ord. n. 7/2022

 ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.

Premesso che

Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;

L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

Considerato che

a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.

E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida

Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;

E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Ritenuto che

È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.

Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione

vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;

Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”

Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”

visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”

Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”

Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;

di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;

da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;

di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

  • al Comando della Polizia Locale;
  • al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia;
  • alla Polizia di Stato

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia  entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.

 

Manfredonia, lì 21.07.2022

Il Sindaco

Ing. Giovanni Rotice

 

 

Aiuti affitto casa

Prorogata al 5 agosto la scadenza per l’erogazione di contributi a sostegno delle locazioni anno 2021 a nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e sociale aggravato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Covid-19

1. OGGETTO

 Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle locazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, finalizzati a  fronteggiare le difficoltà economiche e sociali dei nuclei familiari colpiti dagli effetti derivanti dall’emergenza pandemica per COVID-19 e che si trovano in condizioni di sfratto o di rischio sfratto per morosità o per situazioni di calamità e ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità

2.   BENEFICIARI

 Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di  attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs. 02.2007, n. 30;
  3. cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  4. residenza anagrafica nel Comune di Manfredonia;
  5. titolarità di un contratto di locazione relativo alla unità immobiliare oggetto di provvedimento di rilascio e/o oggetto del contributo, registrato (anche tardivamente), con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  6. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
  7. valore isee ordinario/corrente, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a € 9.360,00;
  8. patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a € 10.000,00), alla presenza di più figli (€ 1.000,00 in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (€ 5.000,00 in più per ogni componente con disabilità e € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza) alla data di pubblicazione del bando;
  9. destinatari di provvedimento di intimazione di sfratto con procedura pendente davanti al Tribunale o provvedimento di convalida di sfratto alla data di pubblicazione del presente avviso e/o coloro che a seguito di provvedimento di convalida di sfratto di data non antecedente il 01.01.2021 hanno avviato una nuova locazione.

3. ESCLUSIONI

 Non sono ammesse richieste di contributo da parte di soggetti:

  • assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • occupatori abusivi di immobili pubblici o privati;
  • dipendenti pubblici o con dipendenti pubblici nel relativo nucleo familiare.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, compilata su apposito modello reperibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Manfredonia e corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire con le seguenti modalità:

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del giorno 5 agosto 2022.

I requisiti di ammissibilità sono dichiarati dagli interessati sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e tramite la presentazione della documentazione di seguito indicata.

La domanda presentata è soggetta alle verifiche istruttorie ed ai controlli nei termini previsti nel presente avviso e secondo le disposizioni della vigente normativa.

5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda;

a.1 Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini  dell’Unione Europea);

a.2 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

b. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

c. Copia attestazione ISEE ordinario/corrente, in corso di validità;

d. Copia dell’atto di intimazione di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sgombero.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L’ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande, esaminando la documentazione presentata che, se ritenuta conforme ai requisiti richiesti dal bando, anche a seguito di chiarimenti ed integrazioni istruttorie, potrà produrre la assegnazione del contributo previsto, nei termini condizioni e modalità definite dall’ Ufficio, secondo la disciplina del presente avviso.

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

  • Il contributo concedibile è pari alla somma di € 300,00 mensili a sostegno del pagamento delle locazioni per massimo 18 mesi e comunque da quantificare in ragione delle risorse finanziarie disponibili, che in relazione al numero dei soggetti ammessi al contributo, potrà comportare l’attribuzione del beneficio in forma proporzionale;
  • Qualora le risorse disponibili risultino più che sufficienti, in ragione delle domande pervenute, degli importi e mensilità innanzi indicati, il Servizio Sociale Professionale potrà procedere all’aumento del contributo per le situazioni di maggiore criticità, tenuto conto della effettiva entità economica del disagio
  • La effettiva erogazione del contributo assegnato è correlata al superamento/miglioramento della situazione di crisi abitativa, pertanto potrà essere sospesa e/o differita, come pure condizionata alla concessione della revoca della procedura di sfratto da parte del locatore, in ragione della finalità del beneficio in questione.
  • Il contributo, secondo la valutazione del Servizio Sociale Professionale, per quanto utile, sentite le parti interessate, potrà essere corrisposto direttamente al proprietario dell’abitazione.
  • Inoltre, il Servizio Sociale Professionale potrà determinare specifiche e differenziate modalità temporali di erogazione del contributo concesso, in relazione alle effettive situazioni riscontrate.

8. CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali potrà provvedere ad effettuare, su   un campione casuale del 10% delle domande pervenute, ulteriori opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. In caso di dichiarazioni  mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.

I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Trasferimento dei dati personali

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

  1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
  2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
  3. di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  4. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  5. ottenere la limitazione del trattamento;
  6. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
  7. comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  8. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  9. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  10. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  11. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  12. proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  13. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 3° Settore – Servizi Sociali, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it;
  14. Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore.

Il titolare è il Comune di Manfredonia.

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.

Allegati:

Contributo affitto casa

Si avvisa la cittadinanza che sono in pagamento i contributi integrativi fitto casa 2020

AVVISO

ART. 11 LEGGE 431/98 – CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE.

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE SONO IN PAGAMENTO I CONTRIBUTI  INTEGRATIVI FITTO CASA 2020.

  • PER COLORO CHE HANNO RICHIESTO IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, INDICANDO IL PROPRIO CODICE IBAN, L’ACCREDITO AVVERRA’ DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE O CARTA PREPAGATA INDICATI AL MOMENTO DELLA DOMANDA.
  • PER COLORO CHE DOVRANNO RISCUOTERE IL CONTRIBUTO PER CASSA, SI COMUNICA CHE I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI PRESSO IL BANCO BPM, IN VIA TRIBUNA N. 65, I GIORNI 21 E 22 LUGLIO 2022 DALLE ORE 8,20 ALLE ORE 13,20 MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  E CODICE FISCALE.

Allegati:

L’UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI MANFREDONIA

TARI 2022 agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per emergenza sanitaria Covid-19

Pubblicato Luglio 14, 2022

Ultimo aggiornamento Settembre 2, 2022 ore 10:29 am

TARI 2022

AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022)

 In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 31/05/2022, ha stabilito delle riduzioni sia per le “utenze domestiche” dei nuclei familiari che hanno subito un peggioramento della loro condizione economica per perdita o riduzione del lavoro dipendente connessa alla conseguenza dell’emergenza sanitaria sia per le “utenze non domestiche” come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE

a) riduzione del 50% su base annua, sia della quota fissa sia della quota variabile, nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente, senza diritto a percepire indennità di disoccupazione;

b) riduzione del 30% su base annua, sia della quota fissa sia della quota variabile, nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente con diritto all’indennità di disoccupazione, oppure la messa in cassa integrazione o mobilità o altre misure similari con riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 30%.

Non è possibile accedere alla riduzione TARI in presenza di seconde case o di utenze di tipo non domestico.

La riduzione percentuale, di cui ai precedenti punti a) e b), sarà portata in detrazione sull’ultima rata e verrà riconosciuta al nucleo familiare che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

  • l’utenza domestica (abitazione ed eventuali pertinenze) condotta o posseduta deve essere destinata a residenza del nucleo familiare;
  • il soggetto, che si trova nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), non deve essere titolare di partita IVA;
  • il nucleo familiare deve essere in regola con gli obblighi di denuncia TARI e non avere morosità TARI per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 (fatte salve le dilazioni già in corso alla data del 31/03/2022 ed in regola con i versamenti mensili).

Inoltre, si precisa che, all’istanza dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) da inoltrare al comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 a pena di decadenza.

Sulle richieste presentate potranno essere disposti controlli, anche eventualmente a campione, che determineranno, in caso di non veridicità di quanto dichiarato, la decadenza dal beneficio oltre sanzioni, ferme restando in ogni caso le sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace.

UTENZE NON DOMESTICHE

riduzione del 36% su base annua della quota variabile, da riconoscere alle utenze iscritte nei ruoli TARI con le seguenti categorie

 

Cat. Descrizione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
11 Uffici, agenzie
12 Banche ed istituti di Credito, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night-club

Dalla riduzione di cui sopra sono escluse le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico, nel dettaglio:

  • 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
  • 10 Ospedali.

Per le utenze non domestiche, attive alla data del 01/01/2022, la riduzione del 36% sulla quota variabile sarà applicata e conteggiata d’ufficio, secondo le categorie di appartenenza, così come presenti nella banca dati comunale.

Si informa  che,  deve essere trasmessa apposita istanza da inviare entro e non oltre il 12 dicembre 2022 a pena di decadenza, SOLO NEL CASO IN CUI NELL’AVVISO DI PAGAMENTO NON FOSSE RIPORTATA TALE RIDUZIONE ANCHE A SEGUITO DI ISCRIZIONE NEI RUOLI TARI SUCCESSIVA AL 01.01.2022.

MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE

Le istanze devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE per via telematica utilizzando i “format” pubblicati al seguente indirizzo del sito istituzionale del Comune di Manfredonia:

https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=TRIB&P=100

  • entro il 30 settembre 2022 per le utenze domestiche;
  • entro il 12 dicembre 2022 per le utenze non domestiche (solo in caso in cui nell’avviso di pagamento non fosse riportata tale riduzione).

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le istanze inviate entro le ore 23:59 dei termini sopra indicati. La data di presentazione on line dell’istanza è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla procedura di richiesta della agevolazione e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della richiesta di agevolazione, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

 

 

Piazza del Popolo

Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di 272 nuovi loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba comunale collettiva denominata “A”

Si avvisa la cittadinanza che con Determina Dirigenziale n. 554 del 18/05/2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di n.272 nuovi loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba comunale collettiva denominata “A”.

Si pubblicano di seguito gli allegati alla suddetta determina, comprendenti:

L’Ufficio Casa

Chiostro Palazzo San Domenico

Vademecum adempimenti per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento

Art. 68 TULPS (pubblico spettacolo):

Senza licenza del Questore (il Comune, oggi) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Diversamente per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.

Rientrano in tale previsione normativa, a titolo esemplificativo, discoteche, cinema, teatri, stadi, palasport, parchi divertimento, e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui si abbini, in forma prevalente, un’attività di pubblico spettacolo.

Tale prevalenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza, penale ed amministrativa, e del Ministero dell’Interno, costituisce riflesso dell’imprenditorialità della gestione dell’attività di pubblico spettacolo, che si desume in via indiziaria dalla presenza di uno dei seguenti criteri:

  • pagamento di un biglietto d’ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;
  • maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
  • pubblicità dell’evento;
  • non occasionalità dell’evento;
  • presenza del ballo e dell’attività danzante;
  • allestimento di apposite sale e specifiche attrezzature.

In tali casi è necessario presentare al SUAP:

  • Scia ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza fino a 200 persone e si svolge fino alle ore 24,00 del giorno di inizio, corredata di progetto, asseverazione di un tecnico abilitato ed adempimenti in tema di safety, security e piano di emergenza che attestino l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018;
  • Istanza di rilascio autorizzazione ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza oltre le 200 persone e/o si svolge oltre le ore 24,00 (ad eccezione del caso di cui all’art.38 bis d.l. 76/20 con eventi fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00 in cui è sufficiente la sola Scia), unitamente ad istanza ex art.80 Tulps di rilascio della certificazione di agibilità di struttura, luogo, attrezzature e a documentazione in tema di safety, security e piano di emergenza che illustri l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018.

  Art. 69 TULPS (piccoli trattenimenti)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive

Rientrano in tale previsione, fra le altre, i pubblici esercizi con impiego di strumenti musicali (es. piano bar) in assenza dell’aspetto danzante e della prevalenza dell’attività di spettacolo desunta dai criteri di cui al punto precedente.

In generale, la presenza di consolle da Dj,  la presenza del ballo, l’allestimento di sale dedicate, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori o la maggiorazione dei costi per le consumazioni, la non occasionalità dell’evento, sono invece indici tipici del pubblico spettacolo.

In tali casi è necessario presentare al SUAP Scia ex art.69 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile).

Piazza del Popolo

Ordinanza Sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

ORDINANZA SINDACALE PROT. N°  6  DEL 30/06/2022

OGGETTO: DISCIPLINA degli orari DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

IL SINDACO

VISTO  il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:

  •  l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
  • sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

RITENUTO OPPORTUNO contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli art.li 659 e 660  c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;

VISTO il D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

  •  la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
  • dal 1° luglio al 31 luglio, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 2.00;
  • per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

 All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE

 

 

Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Diretta streaming del Consiglio Comunale di mercoledì 29 giugno 2022 ore 17:30

Pubblicato Giugno 29, 2022

Ultimo aggiornamento Giugno 30, 2022 ore 08:43 am

Informo le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e degli artt. 33, 34 e 35 del vigente Regolamento, il Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione ordinaria, per mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 17:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

4. Proposta n. 41 ad oggetto: “Deliberazione di C.C. n. 20 del 31/05/2022 – Applicazione d’ufficio di agevolazioni per utenze domestiche per nuclei familiari con 4 occupanti o più”.
5. Proposta n. 43 ad oggetto: “Art. 23, comma 1, lettera c) del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 18/2022 – Modifica”.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.
Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta


La diretta streaming è trasmessa a cura di Manfredoniatv.it sulla piattaforma YouTube

Riprese video
Andrea Colaianni

caregiver

Fondo per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1136 del 07.07.2021, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2194 del 22 dicembre 2021, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 724 del 23 maggio 2022, integrata, in ultimo, dalla Del. G.R. n. 830 del 06 giugno 2022, la Regione Puglia ha approvato la programmazione per l’utilizzo delle risorse assegnate con Decreto 27 ottobre 2020 (GU Serie generale n. 17 del 22.01.2021) dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018, 2019, 2020” pari euro 4.508.767,69. A queste risorse vanno aggiunte quelle assegnate con Decreto 28 dicembre 2021 (GU serie generale n. 88 del 14 aprile 2022), pari a 1.504.898,74, per lo scorrimento delle graduatorie in caso di domande ammesse e non finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CHI È IL CAREGIVER FAMILIARE

La figura del caregiver familiare viene definita all’art. 1, comma 255, della L. 30 dicembre 2017 n. 205 “ la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

COSA PREVEDE IL PROGRAMMA REGIONALE

Il programma regionale prevede che le risorse vengano utilizzate a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare della persona in condizione di gravissima disabilità così come definite dal Decreto Ministeriale che stanzia il Fondo per la non autosufficienza 2016 (art.3) e valutate e certificate dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) con scheda SVAMA o Scheda SVAMDi integrata dalla scale di valutazione allegate al DM 26.09.2016 sul Fondo Non Autosufficienza 2016. Il caregiver familiare della persona in condizione di gravissima disabilità (art. 3 DM FNA 2019) potrà accede tramite specifica domanda trasmessa esclusivamente attraverso piattaforma telematica, a un “budget di sostegno al caregiver familiare” di euro 1.000,00 (una tantum), che si concretizza nell’acquisto di interventi a sostegno del suo ruolo di cura e assistenza a favore della persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza svolta dal caregiver familiare. Non sono ammessi alla misura del “budget di sostegno al caregiver familiare”: i caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (annualità 2020-2021) e i caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienza ricoverati presso strutture residenziali sociosanitarie e/o sanitarie assistenziali.

COME FUNZIONA: IL RUOLO DI REGIONE, AMBITI E DISTRETTI NELLA DEFINIZIONE DEI BENEFICIARI

Le risorse sono assegnate dalla Regione Puglia agli Ambiti territoriali, titolari della misura “budget di sostegno al caregiver familiare”. Gli Ambiti territoriali dovranno liquidare le risorse finalizzate a sostenere il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare attraverso il percorso di seguito descritto. Gli Ambiti istruiscono le domande, in collaborazione con i Distretti sociosanitari e con le UVM competenti per la certificazione della condizione di gravissima disabilità della persona non autosufficiente assistito dal caregiver familiare, a partire dall’elenco predisposto dalla Regione Puglia (elaborato dalla Società Innovapuglia) ad esito dei dati inseriti dagli utenti nella domanda di accesso. Tali dati riguardano la situazione ISEE del nucleo familiare del caregiver, la condizione socio lavorativa del nucleo familiare del caregiver familiare e la condizione di fragilità sociale del nucleo familiare del caregiver. Gli Ambiti territoriali liquideranno gli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli Ambiti territoriali dovranno, nel contempo, approntare un registro territoriale di Ambito dei caregiver familiari delle persone in condizione di gravissima disabilità, nella prospettiva di avviare una prima ricognizione utile anche a programmare interventi efficaci a favore dei caregiver familiari.

Attenzione! Ai fini della corretta trasmissione della domanda che potrà avvenire a partire dalle ore 12,00 del giorno 21 giugno 2022 fino alle ore 12,00 del giorno 21 luglio 2022, gli utenti dovranno essere provvisti di credenziali SPID Livello 2 e Attestazione ISEE ordinario in corso di validità necessari al fine di generare il proprio Codice Famiglia. Gli utenti in possesso di codice famiglia creato nel corso degli anni precedenti, dovranno procedere comunque a generare un nuovo codice famiglia.

 

Per visionare il bando completo, cliccare sul seguente link ed una volta aperto, cliccare su determinazioni dirigenziali, sul lato sinistro della pagina:

https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/FondoCaregiver

Aiuti affitto casa

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno delle locazioni anno 2021 a nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e sociale aggravato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Covid-19

Pubblicato Giugno 21, 2022

Ultimo aggiornamento Giugno 24, 2022 ore 06:13 pm

1. OGGETTO

 Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle locazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, finalizzati a  fronteggiare le difficoltà economiche e sociali dei nuclei familiari colpiti dagli effetti derivanti dall’emergenza pandemica per COVID-19 e che si trovano in condizioni di sfratto o di rischio sfratto per morosità o per situazioni di calamità e ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità

2.   BENEFICIARI

 Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di  attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs. 02.2007, n. 30;
  3. cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  4. residenza anagrafica nel Comune di Manfredonia;
  5. titolarità di un contratto di locazione relativo alla unità immobiliare oggetto di provvedimento di rilascio e/o oggetto del contributo, registrato (anche tardivamente), con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  6. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
  7. valore isee ordinario/corrente, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a € 9.360,00;
  8. patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a € 10.000,00), alla presenza di più figli (€ 1.000,00 in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (€ 5.000,00 in più per ogni componente con disabilità e € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza) alla data di pubblicazione del bando;
  9. destinatari di provvedimento di intimazione di sfratto con procedura pendente davanti al Tribunale o provvedimento di convalida di sfratto alla data di pubblicazione del presente avviso e/o coloro che a seguito di provvedimento di convalida di sfratto di data non antecedente il 01.01.2021 hanno avviato una nuova locazione.

3. ESCLUSIONI

 Non sono ammesse richieste di contributo da parte di soggetti:

  • assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • occupatori abusivi di immobili pubblici o privati;
  • dipendenti pubblici o con dipendenti pubblici nel relativo nucleo familiare.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, compilata su apposito modello reperibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Manfredonia e corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire con le seguenti modalità:

Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso e pertanto entro le ore 12,30 del giorno 21.07.2022.

I requisiti di ammissibilità sono dichiarati dagli interessati sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e tramite la presentazione della documentazione di seguito indicata.

La domanda presentata è soggetta alle verifiche istruttorie ed ai controlli nei termini previsti nel presente avviso e secondo le disposizioni della vigente normativa.

5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda;

a.1 Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini  dell’Unione Europea);

a.2 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

b. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

c. Copia attestazione ISEE ordinario/corrente, in corso di validità;

d. Copia dell’atto di intimazione di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sgombero.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L’ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande, esaminando la documentazione presentata che, se ritenuta conforme ai requisiti richiesti dal bando, anche a seguito di chiarimenti ed integrazioni istruttorie, potrà produrre la assegnazione del contributo previsto, nei termini condizioni e modalità definite dall’ Ufficio, secondo la disciplina del presente avviso.

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

  • Il contributo concedibile è pari alla somma di € 300,00 mensili a sostegno del pagamento delle locazioni per massimo 18 mesi e comunque da quantificare in ragione delle risorse finanziarie disponibili, che in relazione al numero dei soggetti ammessi al contributo, potrà comportare l’attribuzione del beneficio in forma proporzionale;
  • Qualora le risorse disponibili risultino più che sufficienti, in ragione delle domande pervenute, degli importi e mensilità innanzi indicati, il Servizio Sociale Professionale potrà procedere all’aumento del contributo per le situazioni di maggiore criticità, tenuto conto della effettiva entità economica del disagio
  • La effettiva erogazione del contributo assegnato è correlata al superamento/miglioramento della situazione di crisi abitativa, pertanto potrà essere sospesa e/o differita, come pure condizionata alla concessione della revoca della procedura di sfratto da parte del locatore, in ragione della finalità del beneficio in questione.
  • Il contributo, secondo la valutazione del Servizio Sociale Professionale, per quanto utile, sentite le parti interessate, potrà essere corrisposto direttamente al proprietario dell’abitazione.
  • Inoltre, il Servizio Sociale Professionale potrà determinare specifiche e differenziate modalità temporali di erogazione del contributo concesso, in relazione alle effettive situazioni riscontrate.

8. CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali potrà provvedere ad effettuare, su   un campione casuale del 10% delle domande pervenute, ulteriori opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. In caso di dichiarazioni  mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.

I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Trasferimento dei dati personali

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

  1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
  2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
  3. di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  4. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  5. ottenere la limitazione del trattamento;
  6. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
  7. comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  8. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  9. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  10. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  11. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  12. proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  13. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 3° Settore – Servizi Sociali, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it;
  14. Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore.

Il titolare è il Comune di Manfredonia.

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.

Allegati: