ord. n. 7/2022
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.
Premesso che
Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
Considerato che
a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola
Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida
Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;
E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
Ritenuto che
È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione
vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”
Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”
visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”
Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”
Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;
ORDINA
a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;
di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia;
- alla Polizia di Stato
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.
Manfredonia, lì 21.07.2022
Il Sindaco
Ing. Giovanni Rotice
Ordinanza n. 10 – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale e deroga alla normativa acustica
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloOrdinanza sindacale n. 10 del 29 luglio 2022
IL SINDACO
VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (a1t. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
VISTA che le attività di cui alla normativa che precede, offrono oltre la somministrazione di beni, anche l’intrattenimento musicale.
RITENUTO
• che la normativa che regola le emissioni sonore prevede la possibilità di temperare le esigenze degli operatori del settore con quelle del riposo e della quiete dei residenti;
• che la regolamentazione delle emissioni ed i provvedimenti sindacali contingenti, sono volti al temperamento delle esigenze di tutela del patrimonio pubblico in relazione allo svolgimento delle attività delle imprese che svolgono attività di intrattenimento e musicali;
VALUTATO
• l’importanza, riconosciuta dall’amministrazione comunale, del ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
• di dover disporre l’estensione al mese di agosto delle disposizioni dell’ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdì e sabato;
• di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.
RITENUTO
• di stabilire una deroga alla emissione dei parametri delle emissioni sonore negli orari di esercizio delle attività musicali entro la misura massima di 70 10db(A);
• di inoltrare specifica istanza agli organismi competenti ed all’ASL;
VISTO
• il Regolamento comunale circa le norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose;
• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.);
• Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3 – Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;
• Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.262 – Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214);
• Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 17/10/2005 – Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e avvia della procedura di approvazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 3/2002;
• Delibera di Giunta Provinciale n. 843 del 30/12/2009 – Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Manfredonia.
VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.; VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287; VISTO la legge 447/95;
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), con deroga alla normativa vigente, nella misura massima di 70 10db(A), nelle date sotto riportate:
• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02:00;
• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 0.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Sindaco
F.to Ing. Giovanni Rotice
Ordinanza n. 9 – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloOrdinanza n. 9 del 29 luglio 2022
IL SINDACO
VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
• tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
• sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale del volume eccessivo della musica;
VALUTATO
• di dover contemperare le esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
• di dover disporre l’estensione al mese di agosto delle disposizioni dell’ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdì e sabato;
• di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;
VISTO gli artt. 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.so c.7;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02.00;
• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 00.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione solare. nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della
Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Sindaco
F.to Ing. Giovanni Rotice
Sono aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2022-2023
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie /da Leonardo Antonio CapaiuoloSi rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali.
Il modello di richiesta:
(l’Ufficio nel mese di agosto, il martedì resterà chiuso)
La domanda, compilata e corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità:
Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 9 Settembre 2022.
Manfredonia, 27 luglio 2022
Allegati:
f.to LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA
Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022-2023
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie Scuola e diritto allo studio, SERVIZI EDUCATIVI /da Leonardo Antonio CapaiuoloSi rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, delle Scuole Primarie Statali e Secondarie di 1° Grado.
Il modello di richiesta:
(l’Ufficio nel mese di agosto, il martedì resterà chiuso)
La domanda, compilata e corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità:
Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 9 Settembre 2022.
Manfredonia, 27 luglio 2022
Allegati:
f.to LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA
Diretta streaming Consiglio Comunale del 26 luglio 2022 ore 9:00
/in Al cittadino, Comunicati PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /da Leonardo Antonio CapaiuoloORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Proposta n. 46 – Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
4. Proposta n. 47 – Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta – Distretto socio-sanitario dell’ASL Foggia, ai sensi dell’art. 30 D.lvo. 267/2000;
5. Mozione urgente – Piano strategico di contrasto alla siccità – Presentatori: Consiglieri Vincenzo Di Staso, Giovanni Sventurato e Sara Delle Rose;
6. Mozione – Regolamentazione attività intrattenimento e pubblico spettacolo – Presentatore consigliere Adriano Carbone.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta
Convocazione del Consiglio Comunale per martedì 26 luglio 2022 ore 09:00
/in Al cittadino, Comunicati PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /da Leonardo Antonio CapaiuoloPubblicato Luglio 25, 2022
Ultimo aggiornamento Luglio 26, 2022 ore 01:04 pm
Informo che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento del C.C., il Consiglio Comunale è riunito d’urgenza, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria per martedì 26 luglio 2022 alle ore 09:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Proposta n. 46 – Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
4. Proposta n. 47 – Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta – Distretto socio-sanitario dell’ASL Foggia, ai sensi dell’art. 30 D.lvo. 267/2000;
5. Mozione urgente – Piano strategico di contrasto alla siccità – Presentatori: Consiglieri Vincenzo Di Staso, Giovanni Sventurato e Sara Delle Rose;
6. Mozione – Regolamentazione attività intrattenimento e pubblico spettacolo – Presentatore consigliere Adriano Carbone.
Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.
Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta
Ordinanza sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale
/in Al cittadino, Comunicati STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloOrdinanza sindacale n. 8/2022
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE
Le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative organizzate dal Comune per la valorizzazione delle tradizioni locali in occasione del Carnevale estivo sono un’importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo;
RILEVATO CHE
tali iniziative devono essere adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all’aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone – anch’esso da tutelare – e costituire fattore di rischio in materia di ordine e sicurezza pubblica;
appare necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all’aperto nelle giornate:
al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;
è indubbio risponda all’interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo e che le stesse debbano essere regolamentate e svolgersi in sicurezza secondo il dettato normativo in vigore;
STABILITO CHE
è vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico;
è vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico;
RITENUTO OPPORTUNO
contemperare le contrapposte esigenze di svolgimento delle manifestazioni organizzate per l’evento del Carnevale estivo, fonte di marketing territoriale e sviluppo e sostegno delle categorie artigianali e commerciali e del pubblico intrattenimento;
stabilire la deroga per gli orari di svolgimento delle manifestazioni musicali o sonore sopra dette;
VISTI
ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago rispettivamente per le attività di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo, con deroga della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico ex art. 8, comma 6, l.r.3/2002:
in occasione della manifestazione Summer Show della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;
in occasione della manifestazione Concerto Orchestra all’Italiana della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;
in occasione della manifestazione Concerto Super Novanta della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00.
VIETA
nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.
VIETA
la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Sindaco
Ing. Giovanni ROTICE
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano
/in Al cittadino, Comunicati STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio Capaiuoloord. n. 7/2022
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.
Premesso che
Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
Considerato che
a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola
Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida
Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;
E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
Ritenuto che
È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione
vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”
Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”
visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”
Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”
Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;
ORDINA
a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;
di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.
Manfredonia, lì 21.07.2022
Il Sindaco
Ing. Giovanni Rotice
Prorogata al 5 agosto la scadenza per l’erogazione di contributi a sostegno delle locazioni anno 2021 a nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e sociale aggravato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Covid-19
/in Al cittadino, Comunicati SERVIZI SOCIALI /da Leonardo Antonio Capaiuolo1. OGGETTO
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle locazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, finalizzati a fronteggiare le difficoltà economiche e sociali dei nuclei familiari colpiti dagli effetti derivanti dall’emergenza pandemica per COVID-19 e che si trovano in condizioni di sfratto o di rischio sfratto per morosità o per situazioni di calamità e ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità
2. BENEFICIARI
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
3. ESCLUSIONI
Non sono ammesse richieste di contributo da parte di soggetti:
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, compilata su apposito modello reperibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Manfredonia e corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire con le seguenti modalità:
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del giorno 5 agosto 2022.
I requisiti di ammissibilità sono dichiarati dagli interessati sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e tramite la presentazione della documentazione di seguito indicata.
La domanda presentata è soggetta alle verifiche istruttorie ed ai controlli nei termini previsti nel presente avviso e secondo le disposizioni della vigente normativa.
5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda;
a.1 Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione Europea);
a.2 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
b. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
c. Copia attestazione ISEE ordinario/corrente, in corso di validità;
d. Copia dell’atto di intimazione di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sgombero.
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L’ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande, esaminando la documentazione presentata che, se ritenuta conforme ai requisiti richiesti dal bando, anche a seguito di chiarimenti ed integrazioni istruttorie, potrà produrre la assegnazione del contributo previsto, nei termini condizioni e modalità definite dall’ Ufficio, secondo la disciplina del presente avviso.
7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
8. CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali potrà provvedere ad effettuare, su un campione casuale del 10% delle domande pervenute, ulteriori opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.
I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.
Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Trasferimento dei dati personali
I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore.
Il titolare è il Comune di Manfredonia.
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.
Allegati:
Si avvisa la cittadinanza che sono in pagamento i contributi integrativi fitto casa 2020
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie SERVIZI SOCIALI /da Leonardo Antonio CapaiuoloAVVISO
ART. 11 LEGGE 431/98 – CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE.
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE SONO IN PAGAMENTO I CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTO CASA 2020.
Allegati:
L’UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI MANFREDONIA