ord. n. 7/2022
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.
Premesso che
Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
Considerato che
a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola
Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida
Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;
E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
Ritenuto che
È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione
vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”
Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”
visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”
Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”
Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;
ORDINA
a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;
di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia;
- alla Polizia di Stato
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.
Manfredonia, lì 21.07.2022
Il Sindaco
Ing. Giovanni Rotice
Convocazione del Consiglio Comunale per martedì 26 luglio 2022 ore 09:00
/in Al cittadino, Comunicati PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /da Leonardo Antonio CapaiuoloPubblicato Luglio 25, 2022
Ultimo aggiornamento Luglio 26, 2022 ore 01:04 pm
Informo che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento del C.C., il Consiglio Comunale è riunito d’urgenza, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria per martedì 26 luglio 2022 alle ore 09:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Proposta n. 46 – Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
4. Proposta n. 47 – Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta – Distretto socio-sanitario dell’ASL Foggia, ai sensi dell’art. 30 D.lvo. 267/2000;
5. Mozione urgente – Piano strategico di contrasto alla siccità – Presentatori: Consiglieri Vincenzo Di Staso, Giovanni Sventurato e Sara Delle Rose;
6. Mozione – Regolamentazione attività intrattenimento e pubblico spettacolo – Presentatore consigliere Adriano Carbone.
Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.
Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta
Ordinanza sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale
/in Al cittadino, Comunicati STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloOrdinanza sindacale n. 8/2022
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE
Le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative organizzate dal Comune per la valorizzazione delle tradizioni locali in occasione del Carnevale estivo sono un’importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo;
RILEVATO CHE
tali iniziative devono essere adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all’aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone – anch’esso da tutelare – e costituire fattore di rischio in materia di ordine e sicurezza pubblica;
appare necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all’aperto nelle giornate:
al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;
è indubbio risponda all’interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo e che le stesse debbano essere regolamentate e svolgersi in sicurezza secondo il dettato normativo in vigore;
STABILITO CHE
è vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico;
è vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico;
RITENUTO OPPORTUNO
contemperare le contrapposte esigenze di svolgimento delle manifestazioni organizzate per l’evento del Carnevale estivo, fonte di marketing territoriale e sviluppo e sostegno delle categorie artigianali e commerciali e del pubblico intrattenimento;
stabilire la deroga per gli orari di svolgimento delle manifestazioni musicali o sonore sopra dette;
VISTI
ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago rispettivamente per le attività di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo, con deroga della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico ex art. 8, comma 6, l.r.3/2002:
in occasione della manifestazione Summer Show della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;
in occasione della manifestazione Concerto Orchestra all’Italiana della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;
in occasione della manifestazione Concerto Super Novanta della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00.
VIETA
nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.
VIETA
la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Sindaco
Ing. Giovanni ROTICE
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano
/in Al cittadino, Comunicati STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio Capaiuoloord. n. 7/2022
ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.
Premesso che
Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
Considerato che
a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola
Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida
Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;
E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
Ritenuto che
È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione
vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”
Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”
visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”
Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”
Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;
ORDINA
a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;
di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.
Manfredonia, lì 21.07.2022
Il Sindaco
Ing. Giovanni Rotice
Prorogata al 5 agosto la scadenza per l’erogazione di contributi a sostegno delle locazioni anno 2021 a nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e sociale aggravato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Covid-19
/in Al cittadino, Comunicati SERVIZI SOCIALI /da Leonardo Antonio Capaiuolo1. OGGETTO
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle locazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, finalizzati a fronteggiare le difficoltà economiche e sociali dei nuclei familiari colpiti dagli effetti derivanti dall’emergenza pandemica per COVID-19 e che si trovano in condizioni di sfratto o di rischio sfratto per morosità o per situazioni di calamità e ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità
2. BENEFICIARI
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
3. ESCLUSIONI
Non sono ammesse richieste di contributo da parte di soggetti:
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, compilata su apposito modello reperibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Manfredonia e corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire con le seguenti modalità:
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del giorno 5 agosto 2022.
I requisiti di ammissibilità sono dichiarati dagli interessati sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e tramite la presentazione della documentazione di seguito indicata.
La domanda presentata è soggetta alle verifiche istruttorie ed ai controlli nei termini previsti nel presente avviso e secondo le disposizioni della vigente normativa.
5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda;
a.1 Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione Europea);
a.2 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
b. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
c. Copia attestazione ISEE ordinario/corrente, in corso di validità;
d. Copia dell’atto di intimazione di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sgombero.
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L’ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande, esaminando la documentazione presentata che, se ritenuta conforme ai requisiti richiesti dal bando, anche a seguito di chiarimenti ed integrazioni istruttorie, potrà produrre la assegnazione del contributo previsto, nei termini condizioni e modalità definite dall’ Ufficio, secondo la disciplina del presente avviso.
7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
8. CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali potrà provvedere ad effettuare, su un campione casuale del 10% delle domande pervenute, ulteriori opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.
I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.
Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Trasferimento dei dati personali
I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore.
Il titolare è il Comune di Manfredonia.
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.
Allegati:
Si avvisa la cittadinanza che sono in pagamento i contributi integrativi fitto casa 2020
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie SERVIZI SOCIALI /da Leonardo Antonio CapaiuoloAVVISO
ART. 11 LEGGE 431/98 – CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE.
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE SONO IN PAGAMENTO I CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTO CASA 2020.
Allegati:
L’UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI MANFREDONIA
TARI 2022 agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per emergenza sanitaria Covid-19
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie SERVIZIO ENTRATE, SETTORE IV - ECONOMICO - FINANZIARIO, Tributi /da Leonardo Antonio CapaiuoloPubblicato Luglio 14, 2022
Ultimo aggiornamento Settembre 2, 2022 ore 10:29 am
TARI 2022
AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022)
In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 31/05/2022, ha stabilito delle riduzioni sia per le “utenze domestiche” dei nuclei familiari che hanno subito un peggioramento della loro condizione economica per perdita o riduzione del lavoro dipendente connessa alla conseguenza dell’emergenza sanitaria sia per le “utenze non domestiche” come di seguito riportato:
UTENZE DOMESTICHE
a) riduzione del 50% su base annua, sia della quota fissa sia della quota variabile, nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente, senza diritto a percepire indennità di disoccupazione;
b) riduzione del 30% su base annua, sia della quota fissa sia della quota variabile, nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente con diritto all’indennità di disoccupazione, oppure la messa in cassa integrazione o mobilità o altre misure similari con riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 30%.
Non è possibile accedere alla riduzione TARI in presenza di seconde case o di utenze di tipo non domestico.
La riduzione percentuale, di cui ai precedenti punti a) e b), sarà portata in detrazione sull’ultima rata e verrà riconosciuta al nucleo familiare che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
Inoltre, si precisa che, all’istanza dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) da inoltrare al comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 a pena di decadenza.
Sulle richieste presentate potranno essere disposti controlli, anche eventualmente a campione, che determineranno, in caso di non veridicità di quanto dichiarato, la decadenza dal beneficio oltre sanzioni, ferme restando in ogni caso le sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace.
UTENZE NON DOMESTICHE
riduzione del 36% su base annua della quota variabile, da riconoscere alle utenze iscritte nei ruoli TARI con le seguenti categorie
Dalla riduzione di cui sopra sono escluse le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico, nel dettaglio:
Per le utenze non domestiche, attive alla data del 01/01/2022, la riduzione del 36% sulla quota variabile sarà applicata e conteggiata d’ufficio, secondo le categorie di appartenenza, così come presenti nella banca dati comunale.
Si informa che, deve essere trasmessa apposita istanza da inviare entro e non oltre il 12 dicembre 2022 a pena di decadenza, SOLO NEL CASO IN CUI NELL’AVVISO DI PAGAMENTO NON FOSSE RIPORTATA TALE RIDUZIONE ANCHE A SEGUITO DI ISCRIZIONE NEI RUOLI TARI SUCCESSIVA AL 01.01.2022.
MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE
Le istanze devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE per via telematica utilizzando i “format” pubblicati al seguente indirizzo del sito istituzionale del Comune di Manfredonia:
https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=TRIB&P=100
Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le istanze inviate entro le ore 23:59 dei termini sopra indicati. La data di presentazione on line dell’istanza è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla procedura di richiesta della agevolazione e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della richiesta di agevolazione, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di 272 nuovi loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba comunale collettiva denominata “A”
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie Politiche abitative - Servizi cimiteriali e concessioni cimiteriali, SERVIZI SOCIALI /da Leonardo Antonio CapaiuoloSi avvisa la cittadinanza che con Determina Dirigenziale n. 554 del 18/05/2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di n.272 nuovi loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba comunale collettiva denominata “A”.
Si pubblicano di seguito gli allegati alla suddetta determina, comprendenti:
L’Ufficio Casa
Vademecum adempimenti per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloArt. 68 TULPS (pubblico spettacolo):
“Senza licenza del Questore (il Comune, oggi) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Diversamente per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.
Rientrano in tale previsione normativa, a titolo esemplificativo, discoteche, cinema, teatri, stadi, palasport, parchi divertimento, e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui si abbini, in forma prevalente, un’attività di pubblico spettacolo.
Tale prevalenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza, penale ed amministrativa, e del Ministero dell’Interno, costituisce riflesso dell’imprenditorialità della gestione dell’attività di pubblico spettacolo, che si desume in via indiziaria dalla presenza di uno dei seguenti criteri:
In tali casi è necessario presentare al SUAP:
Art. 69 TULPS (piccoli trattenimenti)
“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive”
Rientrano in tale previsione, fra le altre, i pubblici esercizi con impiego di strumenti musicali (es. piano bar) in assenza dell’aspetto danzante e della prevalenza dell’attività di spettacolo desunta dai criteri di cui al punto precedente.
In generale, la presenza di consolle da Dj, la presenza del ballo, l’allestimento di sale dedicate, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori o la maggiorazione dei costi per le consumazioni, la non occasionalità dell’evento, sono invece indici tipici del pubblico spettacolo.
In tali casi è necessario presentare al SUAP Scia ex art.69 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile).
Ordinanza Sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie Gabinetto del Sindaco, STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloORDINANZA SINDACALE PROT. N° 6 DEL 30/06/2022
OGGETTO: DISCIPLINA degli orari DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE
IL SINDACO
VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
PREMESSO CHE:
RITENUTO OPPORTUNO contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;
VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;
VISTO il D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Sindaco
Ing. Giovanni ROTICE
Diretta streaming del Consiglio Comunale di mercoledì 29 giugno 2022 ore 17:30
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /da Leonardo Antonio CapaiuoloPubblicato Giugno 29, 2022
Ultimo aggiornamento Giugno 30, 2022 ore 08:43 am
Informo le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e degli artt. 33, 34 e 35 del vigente Regolamento, il Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione ordinaria, per mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 17:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione degli accapi posti al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati.
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
4. Proposta n. 41 ad oggetto: “Deliberazione di C.C. n. 20 del 31/05/2022 – Applicazione d’ufficio di agevolazioni per utenze domestiche per nuclei familiari con 4 occupanti o più”.
5. Proposta n. 43 ad oggetto: “Art. 23, comma 1, lettera c) del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 18/2022 – Modifica”.
Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.
Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta
La diretta streaming è trasmessa a cura di Manfredoniatv.it sulla piattaforma YouTube
Riprese video
Andrea Colaianni