Ordinanza n. 9 – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

Ordinanza n. 9 del 29 luglio 2022

IL SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
• tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
• sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale del volume eccessivo della musica;

VALUTATO
• di dover contemperare le esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
• di dover disporre l’estensione al mese di agosto delle disposizioni dell’ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdì e sabato;
• di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;
VISTO gli artt. 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.so c.7;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02.00;
• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 00.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione solare. nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della
Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Rotice

Sono aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2022-2023

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali.

Il modello di richiesta:

  1. può essere scaricato dal sito internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it, nella sezione: Aree tematiche/CITTADINANZA/Modulistica
  2. può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
  MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 10:00 – 12:30  
Martedì 10:00 – 12:30 17:00 – 19:00
Mercoledì 10:00 – 12:30  
Giovedì 10:00 – 12:30  

(l’Ufficio nel mese di agosto, il martedì resterà chiuso)

La domanda, compilata e corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità:

  1. può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, firmata digitalmente;
  2. può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico, innanzi indicati.

Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 9 Settembre 2022.

Manfredonia, 27 luglio 2022

Allegati:

f.to LA DIRIGENTE

dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022-2023

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, delle Scuole Primarie Statali e Secondarie di 1° Grado.

Il modello di richiesta:

  1. può essere scaricato dal sito internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it, nella sezione: Aree tematiche/CITTADINANZA/Modulistica
  2. può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
  MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 10:00 – 12:30  
Martedì 10:00 – 12:30 17:00 – 19:00
Mercoledì 10:00 – 12:30  
Giovedì 10:00 – 12:30  

(l’Ufficio nel mese di agosto, il martedì resterà chiuso)

La domanda, compilata e corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità:

  1. può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, firmata digitalmente;
  2. può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico, innanzi indicati.

Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 9 Settembre 2022.

Manfredonia, 27 luglio 2022

Allegati:

f.to LA DIRIGENTE

dott.ssa  Maria Sipontina CIUFFREDA

Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Diretta streaming Consiglio Comunale del 26 luglio 2022 ore 9:00

 

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Proposta n. 46 – Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
4. Proposta n. 47 – Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta – Distretto socio-sanitario dell’ASL Foggia, ai sensi dell’art. 30 D.lvo. 267/2000;
5. Mozione urgente – Piano strategico di contrasto alla siccità – Presentatori: Consiglieri Vincenzo Di Staso, Giovanni Sventurato e Sara Delle Rose;
6. Mozione – Regolamentazione attività intrattenimento e pubblico spettacolo – Presentatore consigliere Adriano Carbone.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta

Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Convocazione del Consiglio Comunale per martedì 26 luglio 2022 ore 09:00

Pubblicato Luglio 25, 2022

Ultimo aggiornamento Luglio 26, 2022 ore 01:04 pm

Informo che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento del C.C., il Consiglio Comunale è riunito d’urgenza, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria per martedì 26 luglio 2022 alle ore 09:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Proposta n. 46 – Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
4. Proposta n. 47 – Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta – Distretto socio-sanitario dell’ASL Foggia, ai sensi dell’art. 30 D.lvo. 267/2000;
5. Mozione urgente – Piano strategico di contrasto alla siccità – Presentatori: Consiglieri Vincenzo Di Staso, Giovanni Sventurato e Sara Delle Rose;
6. Mozione – Regolamentazione attività intrattenimento e pubblico spettacolo – Presentatore consigliere Adriano Carbone.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.
Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanna Titta

Stemma Città di Manfredonia

Ordinanza sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

Ordinanza sindacale n. 8/2022

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

Le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative organizzate dal Comune per la valorizzazione delle tradizioni locali in occasione del Carnevale estivo sono un’importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo;

RILEVATO CHE

tali iniziative devono essere adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all’aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone – anch’esso da tutelare – e costituire fattore di rischio in materia di ordine e sicurezza pubblica;

appare necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all’aperto nelle giornate:

  • della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;
  • della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;
  • della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00;

al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;

è indubbio risponda all’interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo e che le stesse debbano essere regolamentate e svolgersi in sicurezza secondo il dettato normativo in vigore;

STABILITO CHE

è vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico;

è vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO

contemperare le contrapposte esigenze di svolgimento delle manifestazioni organizzate per l’evento del Carnevale estivo, fonte di marketing territoriale e sviluppo e sostegno delle categorie artigianali e commerciali e del pubblico intrattenimento;

stabilire la deroga per gli orari di svolgimento delle manifestazioni musicali o sonore sopra dette;

VISTI

  • l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l’art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
  • l’art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l’autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
  • l’art. 8, comma 6, della legge regionale n. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, in relazione all’esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all’articolo 14 della l.r. 17/2000;
  • il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti “per l’occupazione e la disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche”, “per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche”;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago rispettivamente per le attività di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo, con deroga della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico ex  art. 8, comma 6, l.r.3/2002:

in occasione della manifestazione Summer Show della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione Concerto Orchestra all’Italiana della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione Concerto Super Novanta della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00.

VIETA

nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.

VIETA

la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE

Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano

ord. n. 7/2022

 ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.

Premesso che

Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;

L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

Considerato che

a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.

E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida

Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;

E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Ritenuto che

È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.

Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione

vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;

Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”

Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”

visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”

Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”

Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;

di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;

da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;

di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

  • al Comando della Polizia Locale;
  • al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia;
  • alla Polizia di Stato

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia  entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.

 

Manfredonia, lì 21.07.2022

Il Sindaco

Ing. Giovanni Rotice

 

 

Aiuti affitto casa

Prorogata al 5 agosto la scadenza per l’erogazione di contributi a sostegno delle locazioni anno 2021 a nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e sociale aggravato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Covid-19

1. OGGETTO

 Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle locazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, finalizzati a  fronteggiare le difficoltà economiche e sociali dei nuclei familiari colpiti dagli effetti derivanti dall’emergenza pandemica per COVID-19 e che si trovano in condizioni di sfratto o di rischio sfratto per morosità o per situazioni di calamità e ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità

2.   BENEFICIARI

 Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di  attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs. 02.2007, n. 30;
  3. cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  4. residenza anagrafica nel Comune di Manfredonia;
  5. titolarità di un contratto di locazione relativo alla unità immobiliare oggetto di provvedimento di rilascio e/o oggetto del contributo, registrato (anche tardivamente), con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  6. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
  7. valore isee ordinario/corrente, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a € 9.360,00;
  8. patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a € 10.000,00), alla presenza di più figli (€ 1.000,00 in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (€ 5.000,00 in più per ogni componente con disabilità e € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza) alla data di pubblicazione del bando;
  9. destinatari di provvedimento di intimazione di sfratto con procedura pendente davanti al Tribunale o provvedimento di convalida di sfratto alla data di pubblicazione del presente avviso e/o coloro che a seguito di provvedimento di convalida di sfratto di data non antecedente il 01.01.2021 hanno avviato una nuova locazione.

3. ESCLUSIONI

 Non sono ammesse richieste di contributo da parte di soggetti:

  • assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • occupatori abusivi di immobili pubblici o privati;
  • dipendenti pubblici o con dipendenti pubblici nel relativo nucleo familiare.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, compilata su apposito modello reperibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Manfredonia e corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire con le seguenti modalità:

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del giorno 5 agosto 2022.

I requisiti di ammissibilità sono dichiarati dagli interessati sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e tramite la presentazione della documentazione di seguito indicata.

La domanda presentata è soggetta alle verifiche istruttorie ed ai controlli nei termini previsti nel presente avviso e secondo le disposizioni della vigente normativa.

5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda;

a.1 Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini  dell’Unione Europea);

a.2 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

b. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

c. Copia attestazione ISEE ordinario/corrente, in corso di validità;

d. Copia dell’atto di intimazione di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sfratto o atto di convalida di sfratto o provvedimento di sgombero.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L’ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande, esaminando la documentazione presentata che, se ritenuta conforme ai requisiti richiesti dal bando, anche a seguito di chiarimenti ed integrazioni istruttorie, potrà produrre la assegnazione del contributo previsto, nei termini condizioni e modalità definite dall’ Ufficio, secondo la disciplina del presente avviso.

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

  • Il contributo concedibile è pari alla somma di € 300,00 mensili a sostegno del pagamento delle locazioni per massimo 18 mesi e comunque da quantificare in ragione delle risorse finanziarie disponibili, che in relazione al numero dei soggetti ammessi al contributo, potrà comportare l’attribuzione del beneficio in forma proporzionale;
  • Qualora le risorse disponibili risultino più che sufficienti, in ragione delle domande pervenute, degli importi e mensilità innanzi indicati, il Servizio Sociale Professionale potrà procedere all’aumento del contributo per le situazioni di maggiore criticità, tenuto conto della effettiva entità economica del disagio
  • La effettiva erogazione del contributo assegnato è correlata al superamento/miglioramento della situazione di crisi abitativa, pertanto potrà essere sospesa e/o differita, come pure condizionata alla concessione della revoca della procedura di sfratto da parte del locatore, in ragione della finalità del beneficio in questione.
  • Il contributo, secondo la valutazione del Servizio Sociale Professionale, per quanto utile, sentite le parti interessate, potrà essere corrisposto direttamente al proprietario dell’abitazione.
  • Inoltre, il Servizio Sociale Professionale potrà determinare specifiche e differenziate modalità temporali di erogazione del contributo concesso, in relazione alle effettive situazioni riscontrate.

8. CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali potrà provvedere ad effettuare, su   un campione casuale del 10% delle domande pervenute, ulteriori opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. In caso di dichiarazioni  mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.

I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Trasferimento dei dati personali

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

  1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
  2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
  3. di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  4. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  5. ottenere la limitazione del trattamento;
  6. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
  7. comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  8. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  9. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  10. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  11. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  12. proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  13. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 3° Settore – Servizi Sociali, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it;
  14. Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore.

Il titolare è il Comune di Manfredonia.

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.

Allegati:

Contributo affitto casa

Si avvisa la cittadinanza che sono in pagamento i contributi integrativi fitto casa 2020

AVVISO

ART. 11 LEGGE 431/98 – CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE.

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE SONO IN PAGAMENTO I CONTRIBUTI  INTEGRATIVI FITTO CASA 2020.

  • PER COLORO CHE HANNO RICHIESTO IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, INDICANDO IL PROPRIO CODICE IBAN, L’ACCREDITO AVVERRA’ DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE O CARTA PREPAGATA INDICATI AL MOMENTO DELLA DOMANDA.
  • PER COLORO CHE DOVRANNO RISCUOTERE IL CONTRIBUTO PER CASSA, SI COMUNICA CHE I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI PRESSO IL BANCO BPM, IN VIA TRIBUNA N. 65, I GIORNI 21 E 22 LUGLIO 2022 DALLE ORE 8,20 ALLE ORE 13,20 MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  E CODICE FISCALE.

Allegati:

L’UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI MANFREDONIA

TARI 2022 agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per emergenza sanitaria Covid-19

Pubblicato Luglio 14, 2022

Ultimo aggiornamento Settembre 2, 2022 ore 10:29 am

TARI 2022

AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022)

 In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 31/05/2022, ha stabilito delle riduzioni sia per le “utenze domestiche” dei nuclei familiari che hanno subito un peggioramento della loro condizione economica per perdita o riduzione del lavoro dipendente connessa alla conseguenza dell’emergenza sanitaria sia per le “utenze non domestiche” come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE

a) riduzione del 50% su base annua, sia della quota fissa sia della quota variabile, nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente, senza diritto a percepire indennità di disoccupazione;

b) riduzione del 30% su base annua, sia della quota fissa sia della quota variabile, nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente con diritto all’indennità di disoccupazione, oppure la messa in cassa integrazione o mobilità o altre misure similari con riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 30%.

Non è possibile accedere alla riduzione TARI in presenza di seconde case o di utenze di tipo non domestico.

La riduzione percentuale, di cui ai precedenti punti a) e b), sarà portata in detrazione sull’ultima rata e verrà riconosciuta al nucleo familiare che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

  • l’utenza domestica (abitazione ed eventuali pertinenze) condotta o posseduta deve essere destinata a residenza del nucleo familiare;
  • il soggetto, che si trova nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), non deve essere titolare di partita IVA;
  • il nucleo familiare deve essere in regola con gli obblighi di denuncia TARI e non avere morosità TARI per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 (fatte salve le dilazioni già in corso alla data del 31/03/2022 ed in regola con i versamenti mensili).

Inoltre, si precisa che, all’istanza dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) da inoltrare al comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 a pena di decadenza.

Sulle richieste presentate potranno essere disposti controlli, anche eventualmente a campione, che determineranno, in caso di non veridicità di quanto dichiarato, la decadenza dal beneficio oltre sanzioni, ferme restando in ogni caso le sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace.

UTENZE NON DOMESTICHE

riduzione del 36% su base annua della quota variabile, da riconoscere alle utenze iscritte nei ruoli TARI con le seguenti categorie

 

Cat. Descrizione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
11 Uffici, agenzie
12 Banche ed istituti di Credito, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night-club

Dalla riduzione di cui sopra sono escluse le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico, nel dettaglio:

  • 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
  • 10 Ospedali.

Per le utenze non domestiche, attive alla data del 01/01/2022, la riduzione del 36% sulla quota variabile sarà applicata e conteggiata d’ufficio, secondo le categorie di appartenenza, così come presenti nella banca dati comunale.

Si informa  che,  deve essere trasmessa apposita istanza da inviare entro e non oltre il 12 dicembre 2022 a pena di decadenza, SOLO NEL CASO IN CUI NELL’AVVISO DI PAGAMENTO NON FOSSE RIPORTATA TALE RIDUZIONE ANCHE A SEGUITO DI ISCRIZIONE NEI RUOLI TARI SUCCESSIVA AL 01.01.2022.

MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE

Le istanze devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE per via telematica utilizzando i “format” pubblicati al seguente indirizzo del sito istituzionale del Comune di Manfredonia:

https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=TRIB&P=100

  • entro il 30 settembre 2022 per le utenze domestiche;
  • entro il 12 dicembre 2022 per le utenze non domestiche (solo in caso in cui nell’avviso di pagamento non fosse riportata tale riduzione).

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le istanze inviate entro le ore 23:59 dei termini sopra indicati. La data di presentazione on line dell’istanza è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla procedura di richiesta della agevolazione e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della richiesta di agevolazione, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.