Impianto di dj set

Ordinanza sindacale n. 23/2024 – Orari di diffusione sonora delle attività di piccolo trattenimento musicale fino al 30 novembre 2024

Registro delle Ordinanza n. 23 del 31/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

  • tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
  • l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
  • nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
  • il D. Lg 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
  • la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);
  • il D. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana; nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Dato atto che:

  • l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Considerato che a seguito degli incontri tenuti con soggetti interessati, operatori economici e cittadini, al fine di contemperare le esigenze di entrambi, è stata condivisa una linea operativa tale da conciliare la tutela della quiete e del riposo dei residenti con le esigenze degli operatori economici prevedendo:

dalla  domenica  al  venerdì  (esclusi  i  giorni  31  ottobre  e  1  novembre),  il  termine  della  musica  di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

Richiamato altresì:

  • l’incontro del 25 luglio 2024 presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
  • la normativa in materia di intrattenimento musicale effettuata dagli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (ar 69 del T.U.L.P.S L. 773/1931 e s.m.i. e art. 42 della Legge regionale n. 24/2015) e quella sulla disciplina delle attività rumorose contenuta nel piano di zonizzazione acustica comunale;

Ritenuto:

  • di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
  • di tutelare l’incolumità dei  giovani  e porre rimedio  a  trasferte per  la  movida  e per  arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

Visti gli articoli 659 e 660 c.p.; Visto il T.U.L.P.S. art. 69

Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.; Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;

Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;

Vista la propria ordinanza n. 19 del 11 ottobre 2024 efficace fino al 31/10/2024

ORDINA

su tutto il territorio comunale, per le attività di piccolo trattenimento musicale svolte dagli operatori economici abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, il rispetto della seguente disciplina :

dalla domenica al venerdì (escluso il giorno 1 novembre), il termine della musica di intrattenimento alle ore 22.00;

i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;

il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo;  il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.

la presente ordinanza ha efficacia dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 e pertanto dal giorno 31 ottobre cessa di avere efficacia la richiamata ordinanza n. 19/2024;

Resta fermo l’obbligo degli esercenti di:

rispettare  le  limitazioni  alle  emissioni  sonore  nelle  rispettive  fasce  orarie  previste  nel  piano  di zonizzazione acustica;

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.

La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Servizi Sociali

Interventi a favore di famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado – Anno 2024 – per il trasporto scolastico in autonomia. Ultima proroga.

Si avvisano i soggetti interessati (genitori di alunni con disabilità) che, in ragione del limitato numero di domande presentate entro il 30 settembre 2024, il termine per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di contributi economici per il trasporto scolastico, (come da avvisi pubblici del 18 giugno 2024 – 1 agosto 2024 e 30 settembre 2024), è differito al 20/11/2024.

Allegato:

Libri di testo

Libri di testo anno scolastico 2024-2025 presentazione giustificativi di spesa

Gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia e che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29  nei seguenti giorni:

Lunedì          09:30 – 12:30

Martedì         09:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30

Mercoledì     09:30 – 12:30

Giovedì         09:30 – 12:30

Venerdì         09:30 – 12:30

a far data da LUNEDI     28 ottobre      2024

e   fino    a     VENERDI  13 novembre 2024

In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.

Comune di MANFREDONIA (FG)

Ufficio Servizi Educativi

0884.519710

0884.519703

Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Diretta streaming Consiglio comunale del 28 ottobre 2024 ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO

  1. Trattazione interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali.
Sala consigliare

Avviso di convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 28 ottobre 2024 ore 15:00

Invito le SS.LL. a partecipare, ai sensi dell’art. 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, alla riunione del Consiglio Comunale, sessione straordinaria, che si terrà nella sala consiliare di Palazzo San Domenico il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 15.00 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Trattazione interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale

Michele Iacoviello

Divieto di consumo di cibo e bevande

Divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione nelle aree mercatali – Istituzione del divieto di transito e sosta.

Registro ordinanze n. 22

IL SINDACO

 

Premesso che:

  • la frequente presenza di persone che si trattengono soprattutto nelle aree destinate a “mercato su area pubblica” nelle ore serali e notturne per il consumo di alimenti e bevande, generando accumuli di rifiuti e comportamenti rumorosi e molesti;
  • nelle suddette aree il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, di violazione delle regole anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete;

Ritenuto che, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale:

  • contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
  • garantire un contesto urbano sicuro e ordinato, riducendo i rischi legati alla presenza di rifiuti e alla possibile proliferazione di insetti o animali attratti dagli scarti alimentari;
  • garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza nelle aree mercatali durante le ore serali e notturne, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, compromettere l’igiene e la sicurezza, o generare rifiuti e degrado;
  • salvaguardare il decoro e la pulizia delle predette aree mercatali, anche in vista dello svolgimento delle attività mattutine di mercato;

Considerato che, al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, sia opportuno adottare, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di alimenti e bevande di ogni gradazione, nelle aree mercatali di seguito specificate, dalle ore 18:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei pubblici esercizi e le loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:

  • Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
  • Mercato rionale di via Santa Restituta;
  • Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

Ritenuto, altresì, di interdire la circolazione e la sosta ai veicoli a motore nelle predette aree mercatali;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Foggia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

  • il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool;
  • il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
  • la legge 30 marzo 2001, 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;
  • gli art. 6 e 7 L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii. e il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,

tutti i giorni dalle ore 18:00 e fino 05:00 del giorno successivo

  1. il Divieto di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di qualsiasi genere di alimento e bevanda di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle sotto indicate aree pubbliche mercatali, con esclusione dei pubblici esercizi e loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:
  •  Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
  • Mercato rionale di via Santa Restituta;
  • Mercato rionale zona Croce di via Daunia;

 

2.l’istituzione del divieto di “Transito e Sosta” a tutti i veicoli a motore, nelle sopra citate aree, con esclusione dei mezzi di soccorso, di polizia, antincendio e pubblici servizi, i veicoli adibiti a “scuola guida”, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

 AVVERTE

 Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n.689/81, nonché le sanzioni di cui all’art. 7 del Codice della Strada.

 DISPONE

  •  l’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;
  • che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
  • che sia trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Manfredonia, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia;
  • che l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale e di avviso, a norma del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il Comandante

Comm. Capo Dott. Michele MUMOLO

 

Il Sindaco

Dott. Domenico la MARCA

carta dedicata a te

Avviso “Carta dedicata a te” 2024 Sollecito per beneficiari che non hanno ancora ritirato la comunicazione INPS

Si ricorda che è stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.
I soggetti interessati riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali in Via San Lorenzo n. 47, nei giorni e negli orari indicati, per il ritiro della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta:

  • martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
  • giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.
Comunicazione ai già beneficiari dal 2023:

  • I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2023 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale e negli Uffici innanzi indicati.

In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

  • documento di identità in corso di validità;
  • Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
  • denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/ 519660 – 0884/519626.

Allegato:
Elenco Beneficiari “Carta Dedicata a te” 2024

Cimitero di Manfredonia

Apertura continuata del cimitero dal 28 ottobre al 3 novembre per la commemorazione dei defunti

In vista della prossima ricorrenza dedicata alla commemorazione dei defunti, l’Amministrazione Comunale ha disposto una modifica temporanea degli orari di apertura del Cimitero Comunale.

A partire dal 28 ottobre 2024 e fino al 3 novembre 2024, il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:30. Inoltre, per agevolare ulteriormente l’afflusso dei visitatori, sarà aperto anche il cancello Nord, ma fino alle ore 17.00.

Dal 4 novembre, l’orario invernale verrà ripristinato con aperture dalle 7:30 alle 12:30 al mattino e dalle 15:00 alle 17:00 nel pomeriggio, fino all’entrata in vigore dell’ora legale.

“L’apertura prolungata e il potenziamento degli accessi riflettono l’impegno dell’Amministrazione nel rispondere ai bisogni dei cittadini in momenti di forte valore simbolico come questo. Tuttavia – ha commentato l’‘assessora al Welfare di Comunità e Cultura con delega ai Servizi Cimiteriali, Maria Teresa Valentesiamo consapevoli delle criticità legate alla disponibilità di spazi nel Cimitero, ed è proprio per questo che la costruzione di nuovi loculi rappresenta uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione. Proprio in tal senso, in questi giorni ci sarà un incontro congiunto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e con l’Assessore all’Urbanistica. Lavoriamo affinché, in futuro, non si debba più aggiungere ulteriore dolore in momenti di grande sofferenza.”

Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Diretta streaming Consiglio Comunale del 23 ottobre 2024 ore 16:00

Pubblicato Ottobre 23, 2024

Ultimo aggiornamento Ottobre 24, 2024 ore 08:19 am

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta n. 31 – Approvazione verbali delle sedute di Consiglio comunale del 27 agosto 2024 – 30 settembre 2024 – 8 ottobre 2024. Art. 65 regolamento del Consiglio comunale.
  2. Proposta n. 27 – Variazione di Bilancio 2024-2026, annualità 2024-2025-2026.
  3. Proposta n. 25 – PI 622 progetto definitivo raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell’abitato di Monte Sant’Angelo presa d’atto, variante allo strumento urbanistico ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio.
Piazza del Popolo

Sospensione delle attività didattiche e chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo De Sanctis – Via San Giovanni Bosco, 2 – mercoledì 23 ottobre 2024

Ordinanza n. 19/2024

IL SINDACO

Considerato che:

  • in data 23 ottobre 2024 si terrà presso lo stadio Miramare il match Manfredonia – Nardò, valevole per l’ottava giornata del campionato di serie D – girone H;
  • vi è la necessità di eseguire il collaudo – da parte delle FFOO – delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello  stadio  così  come  concordato  con  la  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza Pubblico Spettacolo;

Valutata:

  • la possibile interferenza delle suddette operazioni con il regolare svolgimento delle attività didattiche e con l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini;

Visto:

  • l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco competenze in materia di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, sito in Via San Giovanni Bosco, 2, Manfredonia, per il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 12:00, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello stadio Miramare in vista della partita di calcio tra Manfredonia e Nardò.

DEMANDA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis” l’incarico di comunicare tempestivamente la presente ordinanza a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie.

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA