Avviso Pubblico per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione delle festività natalizie anno 2024
/in Comunicati, Servizi ATTIVITA' PRODUTTIVE, Commercio /da Leonardo Antonio CapaiuoloUso gratuito della piscina comunale
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie Giovani, tempo libero e sport /da Leonardo Antonio CapaiuoloLA DIRIGENTE
RENDE NOTO
Che la convenzione tra il Comune di Manfredonia e la ICOS Sporting Club per la gestione della piscina comunale prevede un monte ore annuo destinato a finalità sociali e per utenze particolari.
A tal fine l’Amministrazione Comunale intende favorire:
- Gli anziani di età superiore a 65 anni con ISEE fino a € 7.500,00 con diritto di precedenza per l’anziano con minore ISEE, che potranno attingere a ¼ del finanziamento assegnato alla categoria delle famiglie meno abbienti;
- Le persone con disabilità, anche minori, con invalidità pari o superiore al 75% riconosciuta dalla Commissione medica competente, e ISEE non superiore a € 20.000,00 con diritto di precedenza a coloro che attestano una maggiore invalidità (a parità di percentuale di invalidità prevale il minore ISEE);
- Una lista di beneficiari (un solo componente) di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 2.000,00 con diritto di precedenza al componente appartenente al nucleo familiare più numeroso;
I cittadini interessati, residenti a Manfredonia, possono presentare presso l’Ufficio Sport sito in Via maddalena n. 29, entro e non oltre il 28 novembre 2024 domanda di ammissione al servizio corredata dalla seguente documentazione:
- Certificato medico di idoneità alla frequenza della piscina;
- Copia del verbale della Commissione Medica per il riconoscimento della invalidità civile (solo per i disabili);
- Attestazione ISEE del nucleo familiare vigente.
La mancanza di uno dei documenti indicati comporta l’automatico rigetto della domanda.
Ogni utente di qualunque categoria ha diritto a frequentare la piscina una volta alla settimana. Ove il numero dei beneficiari di ciascuna categoria dovesse essere inferiore alla quota oraria disponibile, la frequenza potrà essere aumentata di una ulteriore volta alla settimana per l’intera annualità.
Ove, invece, il numero degli aventi diritto per ciascuna categoria dovesse risultare superiore alle ore a disposizione per la medesima categoria, sarà ridotto l’arco temporale di fruizione del servizio fino al limite minimo di un trimestre.
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile, per le categorie più numerose sarà possibile scorrere le liste trimestralmente sulla base dei criteri preferenziali innanzi indicati.
Ogni tipologia di lista sopra indicata potrà essere oggetto di scorrimento qualora l’avente diritto non frequenti l’impianto per oltre 30 giorni, in assenza di un giustificato motivo.
Qualora i beneficiari di una categoria siano inferiori rispetto alle quote disponibili, le economie potranno essere assegnate ad altre categorie con beneficiari in esubero.
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al beneficio di che trattasi, coloro che risultano beneficiari per l’anno 2023/2024, nell’anno successivo, pur avendo i requisiti per fruire gratuitamente dell’impianto, restano in coda alle nuove domande.
L’abbonamento concesso è strettamente personale e potrà essere utilizzato solo dalla persona autorizzata.
Il presente bando è disciplinato da ogni altro atto adottato in materia dal Comune di Manfredonia.
Allegati:
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- UFFICIO SPORT: 0884 519719
Manfredonia, 6 novembre 2024
LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA
Ordinanza sindacale n. 23/2024 – Orari di diffusione sonora delle attività di piccolo trattenimento musicale fino al 30 novembre 2024
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloRegistro delle Ordinanza n. 23 del 31/10/2024
IL SINDACO
Premesso che:
- tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
- l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
- nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
- il D. Lg 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
- la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);
- il D. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana; nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
Dato atto che:
- l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
Considerato che a seguito degli incontri tenuti con soggetti interessati, operatori economici e cittadini, al fine di contemperare le esigenze di entrambi, è stata condivisa una linea operativa tale da conciliare la tutela della quiete e del riposo dei residenti con le esigenze degli operatori economici prevedendo:
dalla domenica al venerdì (esclusi i giorni 31 ottobre e 1 novembre), il termine della musica di intrattenimento alle ore 22.00;
i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;
il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo; il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.
Richiamato altresì:
- l’incontro del 25 luglio 2024 presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
- la normativa in materia di intrattenimento musicale effettuata dagli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (ar 69 del T.U.L.P.S L. 773/1931 e s.m.i. e art. 42 della Legge regionale n. 24/2015) e quella sulla disciplina delle attività rumorose contenuta nel piano di zonizzazione acustica comunale;
Ritenuto:
- di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
- di tutelare l’incolumità dei giovani e porre rimedio a trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;
Visti gli articoli 659 e 660 c.p.; Visto il T.U.L.P.S. art. 69
Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.; Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;
Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;
Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;
Vista la propria ordinanza n. 19 del 11 ottobre 2024 efficace fino al 31/10/2024
ORDINA
su tutto il territorio comunale, per le attività di piccolo trattenimento musicale svolte dagli operatori economici abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, il rispetto della seguente disciplina :
dalla domenica al venerdì (escluso il giorno 1 novembre), il termine della musica di intrattenimento alle ore 22.00;
i sabati il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 della domenica;
il 31 ottobre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.30 del giorno successivo; il 1 novembre il termine della musica di intrattenimento alle ore 1.00 del giorno successivo.
la presente ordinanza ha efficacia dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 e pertanto dal giorno 31 ottobre cessa di avere efficacia la richiamata ordinanza n. 19/2024;
Resta fermo l’obbligo degli esercenti di:
rispettare le limitazioni alle emissioni sonore nelle rispettive fasce orarie previste nel piano di zonizzazione acustica;
SANZIONI
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.
La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA
Interventi a favore di famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado – Anno 2024 – per il trasporto scolastico in autonomia. Ultima proroga.
/in Al cittadino, Comunicati, Servizi Politiche sociali e assistenziali - Trasporto disabili, SERVIZI SOCIALI /da Leonardo Antonio CapaiuoloSi avvisano i soggetti interessati (genitori di alunni con disabilità) che, in ragione del limitato numero di domande presentate entro il 30 settembre 2024, il termine per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di contributi economici per il trasporto scolastico, (come da avvisi pubblici del 18 giugno 2024 – 1 agosto 2024 e 30 settembre 2024), è differito al 20/11/2024.
Allegato:
Libri di testo anno scolastico 2024-2025 presentazione giustificativi di spesa
/in Al cittadino, Comunicati, Servizi CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA /da Leonardo Antonio CapaiuoloGli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia e che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29 nei seguenti giorni:
Lunedì 09:30 – 12:30
Martedì 09:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30
Mercoledì 09:30 – 12:30
Giovedì 09:30 – 12:30
Venerdì 09:30 – 12:30
a far data da LUNEDI 28 ottobre 2024
e fino a VENERDI 13 novembre 2024
In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.
Comune di MANFREDONIA (FG)
Ufficio Servizi Educativi
0884.519710
0884.519703
Diretta streaming Consiglio comunale del 28 ottobre 2024 ore 15:00
/in Al cittadino, Comunicati, Servizi Servizi C.E.D. Informatici e Statistici /da Leonardo Antonio CapaiuoloORDINE DEL GIORNO
- Trattazione interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali.
Avviso di convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 28 ottobre 2024 ore 15:00
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /da Leonardo Antonio CapaiuoloInvito le SS.LL. a partecipare, ai sensi dell’art. 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, alla riunione del Consiglio Comunale, sessione straordinaria, che si terrà nella sala consiliare di Palazzo San Domenico il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 15.00 per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
– Trattazione interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Michele Iacoviello
Divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione nelle aree mercatali – Istituzione del divieto di transito e sosta.
/in Al cittadino, Comunicati, Notizie STAFF DEL SINDACO /da Leonardo Antonio CapaiuoloIL SINDACO
Premesso che:
- la frequente presenza di persone che si trattengono soprattutto nelle aree destinate a “mercato su area pubblica” nelle ore serali e notturne per il consumo di alimenti e bevande, generando accumuli di rifiuti e comportamenti rumorosi e molesti;
- nelle suddette aree il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, di violazione delle regole anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete;
Ritenuto che, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale:
- contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- garantire un contesto urbano sicuro e ordinato, riducendo i rischi legati alla presenza di rifiuti e alla possibile proliferazione di insetti o animali attratti dagli scarti alimentari;
- garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza nelle aree mercatali durante le ore serali e notturne, evitando comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, compromettere l’igiene e la sicurezza, o generare rifiuti e degrado;
- salvaguardare il decoro e la pulizia delle predette aree mercatali, anche in vista dello svolgimento delle attività mattutine di mercato;
Considerato che, al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, sia opportuno adottare, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di alimenti e bevande di ogni gradazione, nelle aree mercatali di seguito specificate, dalle ore 18:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei pubblici esercizi e le loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:
- Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
- Mercato rionale di via Santa Restituta;
- Mercato rionale zona Croce di via Daunia;
Ritenuto, altresì, di interdire la circolazione e la sosta ai veicoli a motore nelle predette aree mercatali;
Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Foggia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
Visti:
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- l’art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;
- gli art. 6 e 7 L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii. e il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;
ORDINA
a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,
tutti i giorni dalle ore 18:00 e fino 05:00 del giorno successivo
- il Divieto di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di qualsiasi genere di alimento e bevanda di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle sotto indicate aree pubbliche mercatali, con esclusione dei pubblici esercizi e loro pertinenze autorizzati alla somministrazione e/o patrocinate dall’Ente:
- Mercato settimanale di via Scaloria, Mercato;
- Mercato rionale di via Santa Restituta;
- Mercato rionale zona Croce di via Daunia;
2.l’istituzione del divieto di “Transito e Sosta” a tutti i veicoli a motore, nelle sopra citate aree, con esclusione dei mezzi di soccorso, di polizia, antincendio e pubblici servizi, i veicoli adibiti a “scuola guida”, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n.689/81, nonché le sanzioni di cui all’art. 7 del Codice della Strada.
DISPONE
- l’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Manfredonia, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia;
- che l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale e di avviso, a norma del Codice della Strada.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Comandante Comm. Capo Dott. Michele MUMOLO
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Il Sindaco Dott. Domenico la MARCA |
Avviso “Carta dedicata a te” 2024 Sollecito per beneficiari che non hanno ancora ritirato la comunicazione INPS
/in Al cittadino, Comunicati, Servizi /da Leonardo Antonio CapaiuoloSi ricorda che è stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.
I soggetti interessati riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali in Via San Lorenzo n. 47, nei giorni e negli orari indicati, per il ritiro della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta:
- martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
- giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.
Comunicazione ai già beneficiari dal 2023:
- I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2023 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale e negli Uffici innanzi indicati.
In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:
- documento di identità in corso di validità;
- Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
- denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/ 519660 – 0884/519626.