Ordinanza sindacale di divieto di detenzione, vendita, e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, bottiglie di vetro, bombolette schiumogene a varia denominazione in occasione della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni.

Registro Ordinanze N° 8 del 21.02.2025

IL SINDACO

Considerato

Che dal 23 febbraio al 9 marzo si svolgeranno nel centro di Manfredonia varie manifestazioni per la 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia;

Rilevato
che in occasione delle attività di svago e di divertimento che si realizzeranno durante gli eventi del Carnevale per le vie cittadine e i luoghi di ritrovo, è necessario contenere i fenomeni di degrado del decoro urbano derivanti in particolare dall’abbandono di bottiglie di vetro, nonché prevenire l’utilizzo delle stesse quali strumenti idonei all’offesa;

che, durante il periodo del “Carnevale“, è diffuso altresì l’uso di bombolette schiumogene di varia denominazione e composizione.

Considerato pertanto che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado nonché garantire la pubblica incolumità;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere durante il periodo delle manifestazioni del Carnevale 2025;

Visto

  • l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125;
  • l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  •  la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VIETA

nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2025, nelle giornate 23 febbraio, 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo

  • la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche e superalcoliche;
  • la detenzione ed il trasporto di bottiglie di vetro al di fuori degli spazi dei locali autorizzati alla somministrazione e vendita;
  • la detenzione, il commercio e l’uso delle bombolette schiumogene di qualsiasi denominazione e composizione;

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA

Avviso di consultazione pubblica in relazione all’acquisto di quote di capitale della società ASE S.p.A.

Registro di pubblicazione dell’Avviso pubblico

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DI QUOTE DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ ASE S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Il Comune di Manfredonia, con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 22.12.2023, ha valutato l’opportunità di procedere all’acquisto della totalità delle azioni possedute in ASE S.p.a. dal Comune di Vieste, pari al 3,12%.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nel caso di specie, lo schema di deliberazione consiliare è sottoposto, a cura dell’Ente Locale, ad una consultazione pubblica.

Con il presente AVVISO pubblicato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente per un periodo di quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, è aperta la CONSULTAZIONE PUBBLICA per acquisire eventuali osservazioni da parte di cittadini, imprese e portatori di interesse in genere.

Le osservazioni potranno essere presentate entro il giorno 28.02.2025 mediante P.E.C. all’indirizzo ragioneria@comunemanfredonia.legalmail.it

Si allega, al presente AVVISO, copia della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 22.12.2023.

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione di cui sopra è stato rilasciato parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dell’Ente.

Le ulteriori eventuali e consequenziali determinazioni in ordine all’acquisizione delle quote di cui al presente AVVISO sono subordinate all’eventuale parere di competenza della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott.ssa Maricarmen Distante

Chiostro Palazzo San Domenico

Avviso di Consultazione Pubblica per l’aggiornamento della Sotto Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025 – 2027

Il Comune di Manfredonia, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), deve approvare l’aggiornamento della Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza.

Per favorire un ampio coinvolgimento e una auspicata partecipazione,

si invitano

i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di modifica ed integrazione alla Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza 2025-2027.

A tal fine e per le considerazioni di cui sopra, si invita chiunque voglia aderire alla presente consultazione a prendere visione della Sotto Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Manfredonia, pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, reperibili ai seguenti indirizzi:

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 | Comune di Manfredonia

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Manfredonia | Comune di Manfredonia

Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno essere indirizzate al Segretario Generale, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, via mail all’indirizzo segretario@comune.manfredonia.fg.it entro e non oltre il giorno 21.02.2025. Nel caso pervenissero proposte o osservazione oltre il termine indicato l’Amministrazione si riserva di valutarle e prenderle in considerazione per futuri aggiornamenti.

Il Comune di Manfredonia, in sede di predisposizione dell’aggiornamento della Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, terrà conto degli eventuali contributi pervenuti e l’esito della consultazione sarà riportato in detta Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, con l’indicazione dei risultati generati da tale partecipazione.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Manfredonia, 11.02.2025

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Dott. Giacomo Scalzulli

Scuola Croce

Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce, nei giorni del 12 e 13 febbraio 2025, a seguito di una perdita all’impianto di riscaldamento

Registro Ordinanze n°5 del 11.02.2025

Il SINDACO

Visto l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Preso atto che in data 11/02/2025 con prot. com. le 7370 è stato segnalato un guasto all’impianto di riscaldamento del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce e che a causa del malfunzionamento, le condizioni ambientali all’interno della scuola non sono agevoli;

Accertato, a seguito di interlocuzione con il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, che tale guasto pregiudica l’impianto di riscaldamento e che i tempi stimati per la riparazione sono stimati in 2 giorni;

Considerato che il suddetto guasto non garantisce l’idoneo riscaldamento degli ambienti indispensabile allo svolgimento dell’attività didattica;

Ritenuto, necessario di dovere disporre la chiusura temporanea del predetto edificio al fine di evitare disagi alla salute di studenti e personale docente e non, e pertanto sospendere le attività didattiche nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2025;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere con urgenza alla risoluzione del guasto all’impianto di riscaldamento;

Attesa l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento;

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico via 4 Boccali – Istituto Comprensivo Statale Perotto-Orsini-Croce, nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2025, con la conseguente interruzione dell’attività scolastica, e delle attività extrascolastiche pomeridiane, al fine di consentire l’intervento urgente di riparazione del guasto;

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione;

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

IL SINDACO

Dott. Domenico la Marca

Servizi Sociali

Avviso Pubblico per l’accesso a contributi economici destinati alle famiglie numerose, con almeno tre figli a carico di età inferiore ai 26 anni.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata e Zapponeta rende noto che, relativamente all’AVVISO PUBBLICO pubblicato il 7 ottobre 2024 e dedicato al sostegno economico delle famiglie numerose,  è stato disposto, con Determinazione Dirigenziale n. 225/2025 del 07.02.2025, lo scorrimento della graduatoria per coloro compresi tra il n. 1 ed il n. 38 dell’Allegato B “AMMESSI NON FINANZIABILI”.

 Inoltre coloro i quali si trovano in posizione compresa tra il 39esimo ed il 272esimo posto, che abbiano documentazione utile che possa essere presentata, potranno farlo nei tempi stabiliti, poiché nel caso in cui anche a seguito di questo ulteriore scorrimento dovessero risultare ancora disponibili risorse a valere sul presente Avviso Pubblico, le stesse potranno essere assegnate e riconosciute a coloro che hanno presentato la documentazione giustificativa valida entro il termine del 18 febbraio 2025.

 Si ricorda che il rimborso riguarda le seguenti spese:

  1. assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale;
  2. agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale (lrpef comunale, Tari, altre forme di tributi locali);
  3. riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie, ecc.);
  4. spese per ticket sanitari e visite specialistiche;
  5. altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, diversi da quelli fin qui indicati;

La trasmissione della documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese, sostenute dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2024, da parte degli ammessi al beneficio, il cui elenco è allegato al presente comunicato, dovrà avvenire entro il 18 febbraio 2025.

Le istanze di rendicontazione a conferma delle spese da rimborsare dovranno essere inviate, utilizzando il modulo Allegato C “TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE DA RICHIEDERE A RIMBORSO”.

Si specifica che: 

  • il termine ultimo di trasmissione delle istanze è fissato al 18 febbraio 2025; 
  • è possibile trasmettere le istanze a mezzo email all’indirizzo pec: ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it o con consegna a mano presso i Servizi Sociali dei Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo;
  • la mancata presentazione della documentazione, da parte degli ulteriori ammessi, entro il 18 febbraio 2025, comporterà la rinuncia espressa al suddetto beneficio.

Per informazioni:  Ufficio di Piano, Via San Lorenzo, 47 – Manfredonia,

E-mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it,

Tel: 0884/519652 oppure 0884/519682.

Allegati: 

Panoramica di Manfredonia

Imposta di soggiorno per l’anno 2025

Si porta a conoscenza di tutti gli operatori del settore turistico/ricettivo che con delibera di Giunta n. 24 del 3 febbraio 2025 sono stati ridefiniti gli importi dovuti a titolo di imposta di soggiorno (importo giornaliero per ogni ospite fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale):

Alberghi 4 stelle 2,50€
Alberghi 3 stelle 2,20€
Alberghi 2 stelle e 1 stella 1,80€
Residenze Turistico Alberghiere 1,50€
Country house 1,50€
Agriturismi 1,50€
Ostelli 1,50€
Affittacamere 2,00€
Case vacanze 1,50€
Bed & breakfast 2,00€
Campeggi 1,50€
Villaggi turistici 1,50€
Marina resort 1,50€
Locazioni turistiche e locazioni brevi 1,50€

Si precisa che i nuovi importi saranno dovuti a partire dal 1 maggio 2025.

Si ricorda che come previsto dal regolamento comunale sull’imposta di soggiorno all’art. 5 ogni struttura è tenuta a comunicare sul portale comunale (link https://imposta-soggiorno.com/manfredonia/ ) il numero di ospiti ovvero effettuare la dichiarazione negativa in caso di assenza di ospiti.

Sviluppo economico

Contributo libri di testo

Avviso alla cittadinanza: liquidazione del contributo libri di testo anno scolastico 2024/2025

✅ 1.238 studenti beneficiari
💰 Oltre 182.000 euro erogati
📍 Un aiuto concreto per il diritto allo studio

Si è conclusa la procedura di liquidazione del contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025. Un sostegno fondamentale per le famiglie con studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, reso possibile grazie alle risorse assegnate dalla Regione Puglia al nostro Comune.

Grazie a questo contributo, le famiglie di 1.238 studenti e studentesse hanno potuto ricevere un aiuto concreto per l’acquisto dei libri di testo, garantendo così un accesso più equo all’istruzione.
Il diritto allo studio è una nostra priorità– dichiara l’assessora alle politiche educative, Cecilia Simone. – Con questo contributo vogliamo garantire alle famiglie un supporto reale, riducendo il peso economico dell’acquisto dei libri di testo. Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali che, con grande competenza e solerzia, hanno portato avanti il lavoro di verifica e liquidazione nonostante le limitate risorse di organico. Grazie al loro impegno, siamo riusciti a garantire l’erogazione dei fondi in tempi certi, per il bene delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.”

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il portale regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it o rivolgersi agli uffici comunali competenti.

L’amministrazione comunale continua a lavorare per il futuro della nostra città, sostenendo la scuola e le famiglie. 🎓💙

#Manfredonia #DirittoAlloStudio #Scuola #ComuneDiManfredonia

Commercio

Assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche durante le festività 2025

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia annuncia l’apertura delle procedure per l’assegnazione temporanea di posteggi destinati al commercio su aree pubbliche in occasione delle festività del 2025. Un’iniziativa che mira a valorizzare il commercio locale, arricchendo le celebrazioni cittadine e offrendo nuove opportunità agli operatori del settore.

In conformità con la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 27 gennaio 2025, sono stati individuati specifici spazi pubblici destinati alle attività commerciali durante le seguenti festività: San Valentino, Carnevale, Festa della Donna, Festa del Papà, Festività Pasquali, Festa della Mamma, Commemorazione dei Defunti e Festività Natalizie.

Spazi disponibili:

  • Corso Manfredi (da via Pisani a via dell’Arcangelo lato Villa Comunale): 10 posteggi (15 mq ciascuno).
  • Via Aldo Moro: 6 posteggi (18 mq ciascuno).
  • Via G. Di Vittorio angolo via M.L. King: 1 posteggio (6 mq).
  • Parco dei Pellegrini angolo via Di Vittorio: 1 posteggio (6 mq).
  • Via Pulsano angolo via Gargano: 1 posteggio (6 mq).
  • Via Gargano incrocio via G.T. Giordani: 1 posteggio (8 mq).

Periodi e modalità di presentazione delle domande

Gli operatori economici interessati, in possesso delle necessarie autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, potranno presentare domanda per un unico posteggio, seguendo le tempistiche indicate per ciascuna festività. Le richieste devono essere redatte secondo il modulo allegato all’avviso pubblico, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Manfredonia.

  • San Valentino: dal 28 gennaio al 7 febbraio.
  • Carnevale: dal 31 gennaio all’11 febbraio.
  • Festa della Donna: dal 24 al 28 febbraio.
  • Festa del Papà: dal 3 al 10 marzo.
  • Festività Pasquali: dal 24 marzo al 2 aprile.
  • Festa della Mamma: dal 25 aprile al 2 maggio.
  • Commemorazione dei Defunti: dal 6 al 13 ottobre.
  • Festività Natalizie: dal 3 al 16 novembre.

Le domande possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo attivitaproduttive@comunemanfredonia.legalmail.it o consegnate a mano presso il protocollo comunale.

Criteri di assegnazione

Le assegnazioni saranno effettuate in base all’anzianità di iscrizione al registro delle imprese, valorizzando l’esperienza e la professionalità degli operatori. Eventuali posteggi non assegnati al termine di ogni procedura saranno resi disponibili per i candidati che presentino domanda tardiva entro i termini previsti.

Allegati:

Sviluppo Economico

Legalità

Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco comunale di avvocati (short list) per l’affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa del Comune di Manfredonia in assenza dei presupposti per il loro conferimento all’avvocatura dell’ente

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DEL SETTORE DI STAFF I – SERVIZIO AVVOCATURA

 PREMESSO:

  • il Comune di Manfredonia, secondo l’attuale assetto organizzativo, ai fini della rappresentanza e difesa dei propri interessi e delle proprie ragioni in sede giudiziaria e stragiudiziale, si avvale in via prioritaria dell’Avvocatura Comunale, cui è assegnato un dipendente in servizio presso l’Ente, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, incardinato presso il Settore di Staff I – Servizio avvocatura, iscritto nell’apposito Elenco speciale degli Avvocati di Enti Pubblici presso l’Ordine Professionale di Foggia;
  • il regolamento dell’avvocatura comunale, così come da ultimo modificato e integrato con delibera della Commissione Straordinaria n. 154 del 10.11.2021, disciplina i casi in cui risulta indispensabile, in via eccezionale, affidare incarichi ad avvocati esterni;
  • con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 18.12.2024, è stato dato indirizzo al Dirigente del servizio contenzioso di predisporre apposito avviso pubblico per la costituzione di una “short list” di avvocati abilitati all’esercizio della professione, cui affidare la rappresentanza e difesa dell’ente nei procedimenti giudiziari, nel rispetto delle direttive indicate nel medesimo provvedimento;
  • con determinazione dirigenziale n. 163 del01.2025 si è provveduto ad approvare il presente avviso, secondo i citati indirizzi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 27.06.2024 con il quale è stata affidata al Segretario Generale la titolarità ad interim del Settore di Staff I – Servizio avvocatura;

VISTI:

  • il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, così come da ultimo modificato e integrato con delibera della Commissione Straordinaria n.154 del 10.11.2021;
  • la Legge 31/12/2012 n. 247 e ss.mm.ii. recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
  • il Codice Deontologico Forense;
  • il vigente Codice degli Appalti – Lgs. 31/03/2023 n. 36;
  • il decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 e ss.mm.ii.;
  • il decreto del Ministro della Giustizia 147/2022 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune intende costituire una short list di avvocati esterni abilitati all’esercizio della professione (di seguito anche professionisti e professioniste), cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale dell’ente nei procedimenti giudiziari e delle connesse attività stragiudiziali di diritto civile (compreso le entrate comunali gestite dall’ufficio tributi la cui giurisdizione non rientra tra quelle delle corti tributarie), penale, amministrativo e tributario (solo per gli eventuali ricorsi in Cassazione tributaria).

I casi nei quali il regolamento prevede la possibilità di affidare incarichi legali a professionisti esterni invece che all’Avvocatura comunale risultano essere i seguenti:

a) in caso di conflitto di interessi dell’Avvocatura Comunale dichiarato dall’avvocato con atto scritto;

b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell’Ente da parte dell’Avvocatura Comunale dichiarato dall’avvocato con atto scritto e/o dal sindaco con atto scritto;

c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all’art. 12 del Codice deontologico forense con dichiarazione scritta dall’avvocato;

Il medesimo regolamento, nei casi di cui alla precedente lettera “c”, precisa che è in facoltà della Giunta Comunale conferire la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza dell’Amministrazione Comunale in via congiunta alla Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia.

A tal fine si invitano i professionisti e le professioniste che vi abbiano interesse, in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del successivo art. 2, a presentare domanda di iscrizione, come da modello allegato al presente avviso.

Art. 1 Oggetto

La “short list” è articolata nelle seguenti sezioni:

  1. Sezione A – AMMINISTRATIVO
  2. Sezione B – CIVILE (nella quale è prevista una specifica sezione per il diritto del LAVORO)
  3. Sezione C – PENALE
  4. Sezione D – TRIBUTARIO
  5. Sezione E – GIOVANI PROFESSIONISTI

La “short list”, suddivisa per sezioni, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi.

L’iscrizione alla “short list” non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L’iscrizione non può aver luogo in caso di:

  • mancanza, incompletezza, o irregolarità tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dai successivi articoli;
  • mancanza degli allegati;
  • assenza della

I professionisti e le professioniste saranno inclusi nelle sezioni della “short list” in cui chiedono l’iscrizione ed in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza europea;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  • assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • assenza di sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
  • assenza di conflitto di interesse con il singolo incarico in relazione al codice deontologico forense;
  • non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Manfredonia;
  • non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Manfredonia o in conflitto con gli interessi del medesimo per la durata del rapporto instaurato;
  • iscrizione all’Albo professionale degli avvocati da almeno 3 anni, senza alcuna previsione temporale per l’iscrizione nella sezione Giovani Professionisti;
  • comprovata esperienza;
  • assolvimento dell’obbligo di formazione continua;
  • essere in possesso di polizza RC professionale

Art. 3 Requisiti specifici di ammissione

Fermi per tutti i candidati e le candidate i requisiti generali di cui all’art. 2 del presente avviso sono richiesti per le iscrizioni nelle specifiche sezioni i seguenti specifici requisiti esperienziali che vanno dichiarati nella domanda di iscrizione in riferimento alla specifica Sezione:

  1. Sezione A- AMMINISTRATIVO:
  • per l’affidamento degli incarichi dinanzi al TAR aver svolto attività difensiva dinanzi al A. di primo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 10 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024);
  • per l’affidamento degli incarichi dinanzi al Consiglio di Stato aver svolto attività difensiva dinanzi al A. di appello, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 5 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024).
  1. Sezione B – CIVILE:
  • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice di Pace non sono richiesti specifici requisiti ed è prevista una specifica sezione giovani professionisti riservata agli avvocati con meno di 5 anni di iscrizione nell’Albo a cui attingere selezionando almeno un nominativo, se disponibile, per la richiesta di preventivo;
  • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Tribunale, aver svolto attività difensiva dinanzi al G.O. di primo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 10 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024);
  • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi alla Corte d’Appello aver svolto attività difensiva dinanzi al G.O. di secondo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 5 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024);
  • aver svolto attività difensiva dinanzi alla Cassazione, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 3 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024).
    • Sezione 1 – LAVORO
      • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, aver svolto attività difensiva dinanzi al medesimo Giudice di primo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 10 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024);
      • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi alla Corte d’Appello in funzione di Giudice del lavoro, aver svolto attività difensiva dinanzi al medesimo Giudice di secondo grado, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 5 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024);
  1. Sezione C – PENALE
  • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice di Pace non sono richiesti specifici requisiti ed è prevista una specifica sezione giovani professionisti riservata agli avvocati con meno di 5 anni di iscrizione nell’Albo a cui attingere selezionando almeno un nominativo, se disponibile, per la richiesta di preventivo;
  • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice penale, sia monocratico che collegiale, di aver svolto attività difensiva, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 10 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024);
  1. Sezione D – TRIBUTARIO
  • per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Corte di Cassazione in materia Tributaria aver svolto attività difensiva, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, in almeno 3 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni (2022, 2023 e 2024).
  1. Sezione E – GIOVANI PROFESSIONISTI

Per gli affidamenti degli incarichi dinanzi al Giudice di Pace, sia in materia civile che penale, non sono richiesti specifici requisiti.

Per affidamenti nel triennio si intendono quelli conferiti negli anni di riferimento e farà fede la dichiarazione con valori autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa in sede di presentazione della domanda.

Art. 4 Modalità e Termini di Partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio, a pena di esclusione, di: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA LEGALE E PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E DELLE CONNESSE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALI DI DIRITTO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

da redigersi sul fac-simile ALLEGATO 1, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente.

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata da:

  1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell’istanza;
  2. autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 12.2000, n. 445 ss.mm.ii., conforme al modello allegato in ordine, tra l’altro, ai seguenti stati:
    • Iscrizione all’albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    • Eventuale abilitazione al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
    • Assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
    • Non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Manfredonia;
    • Non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari, attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
    • Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Manfredonia o in conflitto con gli interessi del medesimo Ente per la durata del rapporto instaurato;
    • Dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione,
    • Polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
  3. il curriculum vitae comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’albo cui si chiede l’iscrizione, con specifica indicazione dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso;

L’Amministrazione comunale ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità di quanto dichiarato al momento della presentazione dell’istanza.

L’Amministrazione comunale si riserva altresì di verificare, prima dell’affidamento, la regolarità contributiva del professionista.

Per gli studi professionali associati e per le società è richiesta la trasmissione della documentazione di cui al presente articolo da parte di ogni associato/socio.

In caso di studio associato e società tra avvocati, la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi dei singoli professionisti e/o professioniste che compongono lo studio.

La domanda ad oggetto: “avviso pubblico per la costituzione della “short list” di avvocati da utilizzare per il conferimento di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale dell’ente nei procedimenti giudiziari e stragiudiziali di diritto civile, penale, amministrativo e tributario” del Comune di Manfredonia ed i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire, tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it entro e non oltre il 05.03.2025.

La “short list” verrà aggiornata annualmente, sia per il mantenimento dei requisiti delle domande già presentate sia sulla base delle nuove istanze di iscrizione.

Art. 5 Iscrizione nella short list

Le domande di iscrizione complete, conformi e correttamente pervenute saranno esaminate dal Dirigente del servizio contenzioso, con l’ausilio della struttura di detto servizio.

L’inserimento nella “short list” avrà luogo solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione e la partecipazione.

Art. 6 Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi verranno conferiti con delibera di giunta comunale, tenendo conto, nell’interesse dell’amministrazione, della specificità del caso da trattare, attingendo dalla “short list” disponibile, nel rispetto dei seguenti principi:

  1. rispetto del principio di economicità, verificando che gli stessi non siano superiori alle tabelle dei minimi dei parametri forensi allegate al D.M. n. 147/2022;
  2. rotazione degli affidamenti ai fini del divieto di cumulo degli incarichi;
  3. assenza di conflitto d’interesse con riferimento al singolo incarico in relazione al codice deontologico forense;
  4. non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Manfredonia.

Per la presentazione del preventivo e per la sua trasmissione verrà utilizzato esclusivamente lo strumento della posta elettronica certificata;

Non saranno ammessi preventivi di notura superiori alle tabelle dei minimi dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. sulla scorta del valore della causa che sarà indicato dal Comune di Manfredonia;

Di norma viene attribuito, per la presentazione del preventivo di notula, un termine non inferiore a cinque giorni. Per particolari situazioni di urgenza il termine può essere abbreviato a due giorni. Il preventivo di notula deve comprendere anche le eventuali spese di domiciliazione riconoscibili solo per prestazioni effettuate al di fuori del distretto della Corte d’Appello di Bari. Al preventivo di notula deve essere accluso lo scadenzario dei pagamenti (tempistica pagamenti) che il professionista, in caso di affidamento, intende pretendere.

Sono escluse anticipazioni, se non riferite alle spese di giudizio.

Qualora il giudizio venga definito con sentenza favorevole all’Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese legali per importi superiori a quelli pattuiti, la differenza è ad appannaggio dell’Avvocato incaricato il quale curerà in proprio, quale procuratore antistatario e attributario, e quindi senza ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi dallo stesso trattati.   Per l’attività prestata dall’avvocato, in caso di giudizio iniziato ma non compiuto, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Il professionista, già affidatario di un incarico, non potrà essere destinatario di ulteriore richiesta di preventivo, per affidamenti nei sei mesi successivi e con riferimento alla stessa sezione, in ossequio al principio di “rotazione” della sezione di riferimento, fatte salve le ipotesi di esaurimento della lista dei professionisti, di incarichi complementari e consequenziali (vedi regolamento) nonché quanto previsto al capoverso successivo.

In deroga a quanto sopra statuito, e secondo l’indirizzo della Giunta comunale, è ammesso l’affidamento diretto del servizio, anche a professionista non iscritto alla “short list”, in presenza di una delle fattispecie legittimanti sotto elencate:

  1. incarichi consequenziali e complementari, ovvero laddove si riscontri consequenzialità e complementarietà fra il nuovo servizio da affidare ed un precedente servizio già affidato;
  2. controversie di rilevante importanza e/o di indiscussa complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, anche in relazione a quei settori e/o materie nelle quali debba essere garantita la tempestiva attività di difesa anche in via di urgenza ed a ridosso di scadenze previa valutazione della complessità da motivare, con apposita relazione, condivisa con l’avvocato dell’Ente, dell’assessore al contenzioso, nella deliberazione di Giunta di costituzione in giudizio.

Art. 7 Assunzione dell’incarico, recesso e cancellazione dall’elenco

Il Dirigente del servizio competente provvederà:

  1. alla predisposizione del provvedimento di affidamento con conseguente impegno di spesa;
  2. alla sottoscrizione del vincolo contrattuale (ALLEGATO 2);
  3. alla liquidazione del pattuito

L’affidatario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ente e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense, la cui inosservanza è causa di risoluzione.

Il professionista incaricato può, successivamente alla sottoscrizione del contratto, declinare l’incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà del Comune disporre la sua cancellazione dalla “short list”.

Al presente avviso viene allegato lo schema di contratto che il professionista e l’amministrazione dovranno sottoscrivere.

Art. 8 Obblighi del professionista.

Il professionista cui venga affidato l’incarico si obbliga:

  1. a comunicare prontamente all’Ente l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
  2. a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
  3. a collaborare con l’Ente nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
  4. in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione;
  5. in caso di sentenza favorevole all’Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e senza ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati;
  6. presenterà al Comune di Manfredonia – servizio contenzioso gli scritti difensivi propri e delle controparti ivi compresi i verbali d’udienza ed eventuale documentazione prodotta in giudizio;
  7. a relazionare e tenere informato costantemente il Comune – servizio contenzioso circa l’attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente all’amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
  8. a comunicare per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione;
  9. con riferimento al contenzioso affidato, collaborare con l’Ente nella classificazione delle passività potenziali (fondo contenzioso), a garanzia degli equilibri di bilancio, esprimendo parere circa l’inserimento di detto contenzioso tra le passività probabili, passività possibili o passività da evento remoto (Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – deliberazione n. 27/2023/VSG dell’8 febbraio 2023).

L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del comune, il legale incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune se non quelli preventivamente quantificati nel preventivo di spesa presentato all’Ente.

Art. 9 Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Manfredonia nonché sul sito istituzionale dell’Ente. L’amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali. Dell’esito dell’avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Manfredonia.

Art. 10 Clausola di salvaguardia

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le domande di iscrizione pervenute non vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’iscrizione nella “short list” ed il possesso dei requisiti prescritti. Con la domanda di iscrizione i professionisti, accettano, senza riserve, le condizioni contrattuali del presente avviso.

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l’eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d’incarico legale, nel rispetto dell’interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati:

Comune di Manfredonia – Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia (FG);

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l’Amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale alcuni dati personali dei soggetti incaricati (curriculum vitae e determina di impegno e di liquidazione del compenso erogato). La richiesta di iscrizione alla “short list” di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 12 Informazioni

Per ogni informazione inerente al presente avviso gli interessati possono rivolgersi all’Avvocatura Comunale avv. Teresa Totaro – recapito telefonico: 0884/519243 pec avvocatura@comunemanfredonia.legalmail.it.

Allegati:

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Scalzulli

Impianto di dj set

Ordinanza sindacale di divieto di intrattenimento musicale

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 30/01/2025

Oggetto: Divieto di intrattenimento musicale in via Torre dell’ Annunziata per i bar: Bar delle Rose e Martin Vinyl & Beer.

IL SINDACO

Premesso che:

  • il D.L.  20  febbraio  2017,    14,  convertito  dalla  Legge  18  aprile  2017,  n.  48,  recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’ar 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana;
  • nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

  • numerose segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico, unitamente alla segnalazione formale di un Comitato di cittadini, ripetutamente effettuate a partire dal periodo estivo, lamentano il disturbo alla quiete pubblica derivante dall’intrattenimento musicale ad alto volume di taluni esercenti, ben oltre i limiti di tolleranza e, spesso, anche oltre gli orari consentiti, accompagnati da canti, urla e schiamazzi dei clienti;
  • tali comportamenti sono particolarmente gravi e ripetuti in via Torre dell’ Annunziata e vedono coinvolti il Bar delle Rose e il Martin Vinyl & Beer, compromettendo le comuni regole di vita civile incidendo in modo negativo sulla incolumità pubblica in termini di quiete pubblica e diritto al riposo dei cittadini residenti violando altresì la disciplina sulle immissioni sonore nel territorio cittadino;

Ritenuto che, al fine di  rendere immediata l’azione di contrasto ai comportamenti  descritti, unitamente all’azione amministrativa di contrasto e sanzionamento svolta dagli uffici competenti nell’ambito delle procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, sia opportuno adottare, in via temporanea e urgente un provvedimento che disponga il divieto di intrattenimento musicale per i locali Bar delle Rose e Martin Vinyl & Beer con sede in via Torre dell’ Annunziata dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, fino al 16/02/2025;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni previste dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 per l’adozione del presente provvedimento ossia la contingibilità e l’urgenza;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, viene trasmesso alla Prefettura di Foggia e non necessita delle procedure di partecipazione previste dall’art. 7 della L. n.241 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

ORDINA

il divieto per i bar “Bar delle Rose” e “Martin Vinyl & Beer” aventi sede in via Torre dell’ Annunziata di ogni tipo di intrattenimento musicale dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 16/02/2025.

AVVERTE

l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 salvo che il fatto non costituisca reato,

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile, che sia notificato ai due esercizi di somministrazione alimenti e bevande destinatari, trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente:

  • al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
  • al Presidente  della  Repubblica,  con  Ricorso  Straordinario,  nel  termine  di  120  giorni  dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e smm.ii.

 

IL SINDACO

dott. Domenico la Marca