Pubblicato Maggio 15, 2023
Ultimo aggiornamento Maggio 23, 2023 ore 08:02 am
Ordinanza n. 12 del 11/05/2023
IL SINDACO
Premesso:
– Che da verifiche degli Uffici competenti e da varia segnalazione è emerso che non tutti i proprietari/conduttori/detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con strade comunali e vicinali, nonché di aree libere ricadenti all’interno del territorio Comunale, in particolare quelle all’interno del centro abitato, eseguono le ricorrenti operazioni di sfalcio;
– L’incuria da parte dei proprietari può essere causa di conseguenze anche rilevanti, in quanto la mancata manutenzione delle aree verdi e l’estirpamento delle sterpaglie nelle aree incolte, oltre a costituire fonte di pericolo per l’abbandono di varie tipologie di rifiuti, con rischi ambientali notevoli e riflessi anche sull’igiene e sanità pubblica, favorisce la proliferazione di animali pericolosi (topi, rettili, insetti, zecche, ecc.), il verificarsi di incendi, anche di ragguardevoli proporzioni, e, infine, rende difficoltosa la circolazione stradale, contribuendo a ridurre e/o occultare la segnaletica ed a ridurre la carreggiata;
– Ritenuto, quindi, indifferibile adottare un provvedimento contingibile ed urgente, atto a salvaguardare l’igiene, la sanità pubblica, la circolazione stradale ed a prevenire incendi nel periodo intercorrente tra la data di inizio della pubblicazione della presente ordinanza ed il 30 ottobre 2023;
– Constatata la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, si procede ai sensi dell’art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;
Vista la Legge del 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; Visto l’art. 255 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 “norme in materia ambientale”;
Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
Vista la Legge 689/81 e successive modifiche, introdotte dall’art. 6 bis del D.L 23 maggio 2008 n. 92, conv. In legge 24 luglio 2008, n. 125;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,
ORDINA
per esigenze di tutela ambientale, di prevenzione incendi e di salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica, che: tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree scoperte incolte, abbandonate (aree artigianali, industriali, dimesse, cantieri edili aperti, condomini-giardini e/o aree verdi in genere), site nel centro abitato e nel territorio comunale, provvedano immediatamente alla falciatura ed estirpamento delle erbe ed alla pulizia delle sterpaglie e dei residui di falciatura in tutte le aree private e, specialmente, in quelle confinanti con aree pubbliche (strade, etc.), nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e sanità delle stesse, avuto riguardo anche allo smaltimento dei materiali di rifiuto raccolti presso un sito autorizzato;
Tutti i soggetti sopra indicati provvedano, con inizio dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 ottobre 2023, al mantenimento delle predette aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, nonché la proliferazione di animali pericolosi (topi, rettili, insetti, zecche, ecc.), quanto l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere;
Nel periodo intercorrente tra la data di inizio di pubblicazione della presente ordinanza ed il 30 ottobre 2023 è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;
La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà durata fino al 30 ottobre 2023, considerato termine congruo per l’esecuzione delle predette attività.
AVVERTE
Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.
DISPONE CHE
La polizia locale e le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provveda a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del verde pubblico.
DISPONE ALTRESI’
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.manfredonia.fg.it.) e sia immediatamente eseguita;
che la presente Ordinanza venga inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, Comando di Polizia Municipale, al Commissariato di P.S., al Comando Carabinieri, al Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia, al Comando Guardia di Finanza, AI Corpo Forestale dello Stato di Foggia al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed all’ASL FG, incaricati dell’osservanza.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
– Ricorso al T.A.R. Puglia – Sede di Bari, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
– Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bari, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR 11 del 24/11/1971.
Dalla sede municipale, addì 11/05/2023
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Di Tullo
IL SINDACO
Ing. Giovanni Rotice