Registro Ordinanze N° 17 del 27.09.2024
IL SINDACO
Premesso che:
- tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
- l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
- nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
- il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
- la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);
Dato atto che:
- l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
Considerato che:
- in data 6 luglio 2024 è stato svolto il primo incontro per la costituzione di un tavolo di concertazione tra i referenti delle associazioni di categoria e i referenti dei diversi comitati di residenti avente ad oggetto la disciplina e la modalità degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale;
- il 10 luglio 2024 è stato sottoscritto il Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto il cui art. 8 prevede che “ferme restando le disposizioni del vigente regolamento di polizia urbana, i comuni di…in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, valuteranno l’adozione di ordinanze sindacali in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in ossequio alle previsioni dell’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 così come novellato dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48”.
- il 25 luglio 2024, si è tenuto presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
- il 6 ottobre termina il programma degli eventi e delle attività culturali e di intrattenimento del cartellone “Manfredonia Festival 2024”. Programma con il quale l’amministrazione ha inteso avviare un proficuo percorso di destagionalizzazione dei flussi turistici che coinvolgono sempre più attivamente il nostro territorio
- in più occasioni i cittadini residenti e quanti gestiscono B&B in aree residenziali hanno evidenziato il forte disagio non solo per la musica ad alto volume, ma anche per i conseguenti schiamazzi che diventano, inevitabilmente, fonte di disturbo per la quiete pubblica e per comportamenti indecorosi tale da generare degrado.
Ritenuto:
- di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
- di tutelare l’incolumità dei giovani e porre rimedio a trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;
- il vigente piano di zonizzazione risulta anacronistico in quanto non tiene conto delle mutate condizioni del litorale e in particolare dello sviluppo di attività ricettivo-turistiche che favoriscono l’attrattività dei luoghi e nuove opportunità imprenditoriali, in coerenza con le azioni intraprese da questa Amministrazione;
- nelle more dell’adeguamento del “Piano di Zonizzazione Acustico” anche a carattere provinciale e del relativo “Regolamento di attuazione” è necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore;
- altresì opportuno invitare gli operatori del settore a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con adeguato anticipo al fine di consentire agli uffici comunali di istruire le relative pratiche;
Visti gli articoli 659 e 660 c.p.;
Visto il T.U.L.P.S.;
Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;
Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;
Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;
ORDINA
per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 26 settembre al 06 ottobre 2024, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:
- nel giorno di sabato alle ore 01.00 del giorno successivo, per tutte le aree residenziali, per le attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare del Sole, Siponto e lppocampo. ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, con esclusione dell’utilizzo di impianti di dj set, pertanto con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità, dunque da concretizzarsi come musica da sotto fondo;
Salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi espressamente previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n° 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.
SANZIONI
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.
La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia,
al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA