Ordinanza sindacale di divieto di detenzione, vendita, e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, bottiglie di vetro, bombolette schiumogene a varia denominazione in occasione della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni.

Registro Ordinanze N° 8 del 21.02.2025

IL SINDACO

Considerato

Che dal 23 febbraio al 9 marzo si svolgeranno nel centro di Manfredonia varie manifestazioni per la 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia;

Rilevato
che in occasione delle attività di svago e di divertimento che si realizzeranno durante gli eventi del Carnevale per le vie cittadine e i luoghi di ritrovo, è necessario contenere i fenomeni di degrado del decoro urbano derivanti in particolare dall’abbandono di bottiglie di vetro, nonché prevenire l’utilizzo delle stesse quali strumenti idonei all’offesa;

che, durante il periodo del “Carnevale“, è diffuso altresì l’uso di bombolette schiumogene di varia denominazione e composizione.

Considerato pertanto che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado nonché garantire la pubblica incolumità;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere durante il periodo delle manifestazioni del Carnevale 2025;

Visto

  • l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125;
  • l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  •  la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VIETA

nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2025, nelle giornate 23 febbraio, 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo

  • la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche e superalcoliche;
  • la detenzione ed il trasporto di bottiglie di vetro al di fuori degli spazi dei locali autorizzati alla somministrazione e vendita;
  • la detenzione, il commercio e l’uso delle bombolette schiumogene di qualsiasi denominazione e composizione;

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA