Ordinanza sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale nel mese di settembre 2022
IL SINDACO
VISTO
il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
CONSIDERATO
che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011).
PREMESSO
- Che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
- Che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- Che sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica.
VALUTATO
- di dover contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.
RITENUTO necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;
VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:
- nelle giornate di venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre alle ore 02:00;
- dal 4 settembre al 30 settembre, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 01.00;
- per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.
VIETA
nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.
VIETA
la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
Il Sindaco
Giovanni ROTICE