Ordinanza n. 9 - Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività  di intrattenimento musicale

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Data:

29 Luglio 22

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IL SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività  commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, nè limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:
l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività  di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perchè, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perchè, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità  di divertirsi all'interno dei confini comunali;
tali attività  possono, perà², costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività  di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale del volume eccessivo della musica;

VALUTATO
di dover contemperare le esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
di dover disporre l'estensione al mese di agosto delle disposizioni dell'ordinanza n.06 del 30.06.2022 per le giornate di venerdÌ e sabato;
di tutelare l'incolumità  dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività  musicali;
VISTO gli artt. 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.so c.7;
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

ORDINA

 

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività  di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività  di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività  di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall'inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità :
nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02.00;
per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 00.30.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdÌ, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà  applicata, con le stesse modalità  temporali, per ogni ulteriore trasgressione solare. nel corso dell'anno solare.

 

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

 

DISPONE

L'immediata esecutività  della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della
Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Rotice

 

A cura di

Gabinetto del Sindaco

Piazza del Popolo, 8

Email: sindaco@comune.manfredonia.fg.it

Telefono: 0884 519.201